Villa Ottelio Savorgnan sul fiume Stella ad Ariis di Rivignano

Youssef Siher e Laura Boldrini vogliono decidere come dobbiamo vivere in Italia, ma non mi hanno consultato, né lo hanno fatto con 59 milioni di Italiani, per cui risponderanno di ciò che fanno, il primo alla magistratura, la seconda agli elettori; in mezzo alla stragrandissima maggioranza di bravi ragazzi (99%?), fragili giovanissimi, teppisti afasici si “vendicano” con nessuno per il fatto di essere a questo mondo (Gelassenheit, gettati, come insegnano Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre, ma senza averli studiati per capire che i due filosofi vogliono dire altro); vendetta&legittima difesa nell’etica della vita umana in Mario Roggero; o del superomismo di Raskòl’nikov che ammazza la perfida vecchietta; pena di morte come vendetta (maggiore psichiatra dell’Esercito degli Stati Uniti d’America Nidal Malik Hasan che ha ammazzato tredici commilitoni e feriti trentadue)? E infine: le “vendette” del criminale Netaniahu

PROSSIMAMENTE: “Di Neretta e degli altri: animali domestici in un’infanzia di paese“

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UOMINI DEL SOTTOSUOLO VAGOLANO NEL SOPRASUOLO

Che cosa sono gli spaccavetrine di Parigi e di Milano? Dostoevskij potrebbe affermare che sono e non-sono “uomini del sottosuolo”, che pensano di avere letto il Nietzsche degli Übermensch, risentite maschere del nulla. Fondatori di valori sulla nientità parmenidea.

Quasi poetico

Che cosa c’entrano i ragazzini senza passato e senza volto (che salutano sfuggendo alle telecamere se inquadrati in volto), con la vendetta e con la legittima difesa dalle ingiustizie?

Forse che voglion vendicarsi di essere – sartrianamente – al mondo nell’incertezza? Contro chi? Contro i commercianti della galleria Vittorio Emanuele? Contro i ragazzi della Polizia, che Pasolini difenderebbe ancora, come fece nel ’68 a Valle Giulia? Contro innocui automobilisti e pedoni? Hanno perfino dimenticato a casa le bandiere della Palestina (ce n’è una sola, solitariamente svientolante al viento), perché devono spaccare vetrine, ribaltare libri alla Feltrinelli e saltare giulivi sulle Gazzelle dei Carabinieri. Perché una bandiera impaccia, rallenta, distrae. Almeno dice qualcosa. Un simbolo, è un simbolo che ha un significato: ma questi qua per simboli hanno solo un dimenarsi convulso e interiormente sgomento.

Ossessi, demòni della piazza che un landini qualsiasi – uscendo dal nulla parmenideo – titilla, a un certo punto verso le 13 tornano a casa, perché mammina ha preparato il pranzo, che sia cous cous o una pasta alla bolognese poco importa. Superomismo o nihilismo? Filosofici? Nooo. Un mischione di confusione mentale, di mancanza pedagogica e di social sgangherati.

Afasici teppisti

C’è un malessere vero o solo barbarie rediviva? Certamente sì, c’è malessere che si esprime con barbarie, la psicologia scientifica e quella delle folle (cf. Le Bon) ce lo spiega abbastanza bene, assieme alla sociologia generazionale, ma spiegare non è tutto.

L’operatore tv inquadra il funzionario di polizia sanguinante che resta al suo posto e poi un ragazzetto travisato che risponde alla domanda “perché lo fate?” con uno sguardo perduto e un sordo borborigmo e poi se ne va. Un altro risponde che vogliono abbattere il potere. Distanza siderale da un Felice Orsini che vuol scatenare le rivoluzioni nazionali in Europa ammazzando Napoleone III, l’ex carbonaro transfuga, oppure da Vladimir Ilic Ulianov che voleva il bene obbligatorio per tutti, ma non è riuscito ad evitare il male ut in pluribus comandato dal suo successore – da lui deprecato – georgiano, ex seminarista a Tbilisi.

Questi adolescenti nulla sanno dell’avvocato Mazzini e del generale Nguyen Giap. E nemmeno del celeberrimo doctor Ernesto Guevara de la Serna da Buenos Aires. Spaccano vetrine ma non-sanno-perché-lo-fanno, così come nulla sapeva il popolazzo jerosolimitano che fece crocifiggere Gesù di Nazaret.

Nihilismo e basta, ma non quello “nobile” di Nietzsche, bensì quello del “non so perché, ma…” Avversative senza avversario se non la propria mente debole.

Fragili. Certamente fragili, ma non può bastare questa definizione per com-prendere i loro comportamenti, e tantomeno per giustificarli. Non è facile provare a pensare a che cosa fare per riprendere per mano queste generazioni post 2010.

Un’altra domanda: sono pilotati – loro malgrado, ovvero inconsapevolmente – da qualche soggetto interessato al caos, che trova in loro adepti privi di senso critico? Forza da spendere nelle piazze per fare contro a qualcuno, che è il potere pro tempore?

Che fare?

Declino il famoso titolo leniniano in questo modo: politica tutta, parlati, per parlare anche con questi giovinetti e decidi cosa fare. Idem le famiglie, ove esistano.

E, cara scuola mia, riprendi a proporre il tema dei doveri accanto ai pervasivi diritti che a volte non sono tali, ma spesso sono solo dei desideri.

Il volumetto “Dei doveri dell’uomo” (1860) di Giuseppe Mazzini e anche alcune lettere “pedagogiche” che l’ingegner Bottini scriveva a suo figlio Enrico (cf. Cuore di Edmondo De Amicis) andrebbero riprese in classe, in quarta e quinta elementare, e poi, soprattutto il Mazzini, alle medie e alle superiori, in filosofia.

Approfitto per ridire che filosofia dovrebbe diventare una materia obbligatoria in tutte le scuole superiori, e non intendo storia della filosofia, ma etica generale, sociale, della vita umana, e logica naturale, da collegare a matematica. Vedrei volentieri dei seminari pluriclasse tenuti da professori di filosofia assieme con quelli di matematica. Anche l’ora di religione a mio avviso dovrebbe collegarsi a queste iniziative, piuttosto che proporre le varie dottrine religiose sotto il profilo dottrinale. Faccio un esempio: non serve parlare del profeta Mohamed quando si fa islam, ma proporre l’etica della solidarietà musulmana, che è simile a quella cristiana, oppure, quando si propongono le religioni orientali, come il buddhismo, collegare il concetto di rispetto per il vivente di questa grande filosofia religiosa alle meravigliose lezioni di Gesù in alcune parabole, o al primo capitolo del libro biblico della Sapienza.

DELLA VENDETTA E DELLA LEGITTIMA DIFESA

Il rapporto tra vendetta e legittima difesa è caratterizzato da un profonda evoluzione storica in cui la reazione alla violenza è passata dalla giustizia privata gestita dai clan o dagli individui al monopolio della forza da parte dello Stato. 

All’inizio della vita comunitaria dei villaggi e delle prime città, la punizione vendicativa di un aggressore avveniva attraverso un’azione privata come faida. Nelle società arcaiche europee, ad esempio nelle tribù doriche e in quelle germaniche, per restare al nostro Occidente, non esisteva un’autorità giudiziaria collettiva accettata da tutti. A quei tempi offendere un componente di una determinata famiglia o di un clan era la medesima cosa che colpire tutta la famiglia o tutto il clan, per cui i parenti o gli amici della persona offesa od uccisa, esercitavano il diritto di vendetta privatamente, al fine di mantenere il loro onore e l’equilibrio nella società.

Dopo un ulteriore periodo, quando vennero emanate le prime legislazioni, come il Codice di Hammurapi (diciottesimo secolo a. C.) o i libri biblici del Deuteronomio e del Levitico, e in seguito le leggi delle pòleis greche (la poiné) fino alle XII Tavole del Diritto Romano e a seguire, si introdusse l’istituto del risarcimento, che nel Medioevo veniva chiamato guidrigildo (in lingua longobardo-germanica): si trattava di somme di denari o di beni che in qualche modo ripagassero agli offesi il sangue versato dall’offensore. sistemi di risarcimento (come il citato guidrigildo e la poinè greca), ossia somme di denaro o beni per “pagare” il sangue versato ed estinguere l’obbligo di vendetta. 

Ho già citato due modalità di risarcimento, quella greca e quella medievale, ma fu il Diritto Romano, nel nostro Occidente, ha introdurre dei princìpi giuridici che distinguevano tra offesa a un privato e un’offesa che leda l’interesse della comunità: nella prassi si riconosceva il diritto naturale dell’aggredito alla legittima difesa, respingendo la violenza immediata dell’offensore (vim vi repellere, cioè respingere la forza con la forza), ma con l’attenzione di non esagerare. Già qui si introduce il principio della possibilità di eccesso colposo di legittima difesa, oggidì regolamentato da leggi abbastanza controverse, di cui parlerò più avanti.

La giustizia punitiva venne progressivamente sottratta al privato cittadino per essere avocata dai tribunali pubblici e dall’imperatore o dal sovrano. E anche dal papa di Roma fino al 1870, in quanto sovrano.

Il Medioevo cristiano e il Diritto Canonico

Il Medioevo europeo è stato “cristiano”, in ogni senso, nel bene e anche nel male. Non scriverò delle cose non buone in questa sede, che vanno sempre analizzate in sede storica e non ideologica, evitando anacronismi ed ucronie.

Per quanto riguarda le cose buone annovero il lavoro dei canonisti, giuristi della Chiesa che distinsero in modo rigoroso tra vendetta (peccaminosa o moralmente illecita perché mossa da odio e punizione privata) e legittima difesa (permessa per salvarsi la vita), e lo distinsero con nettezza. 

I canonisti elaborarono il principio del moderamen inculpatae tutelae: la difesa è lecita solo se proporzionata all’offesa e orientata esclusivamente a neutralizzare il pericolo, non a punire o a vendicarsi a posteriori. Come vedremo ebbe in seguito un processo emulativo anche negli ordinamenti penali degli stati. Nella riflessione sulla legittima difesa emerge con chiarezza il contributo del diritto canonico alla formazione della dogmatica legislativa e giuridica occidentale. L’antica formula del moderamen inculpatae tutelae, fu considerata un passaggio fondamentale nella definizione dei limiti della difesa personale, poiché impose che la reazione dell’aggredito fosse non soltanto lecita, ma anche moralmente ordinata, calibrata e ragionevole.

Nel XIII secolo il Diritto canonico applicò la formula del moderamen traendo ispirazione dal caso del presbitero Laurentius e del ladro di beni della chiesa che venne colpito dal sacerdote mentre rubava. La reazione difensiva dell’uomo di chiesa venne ritenuta lecita, ma con il limite che essa dovesse essere contenuta entro margini di stretta necessità. Da qui l’indicazione del canone che la difesa debba essere proporzionata alla gravità dell’offesa e, soprattutto, sia esercitata con il mezzo meno lesivo idoneo a respingere l’aggressione.

Tale principio non era meramente era dettato dalla virtù di carità, cioè dall”amore per il prossimo, che non doveva essere mai dimenticato come principio morale primario. Il danno all’aggressore avrebbe dovuto essere dunque il minore possibile, ferma restando la difesa legittima. La difesa era un atto lecito e moralmente plausibile poiché consentiva, da un lato all’aggressore di non subire danni sproporzionati al livello del suo agire violento, e all’aggredito di rimanere in vita per continuarla in modo virtuoso.

Il Diritto canonico definì una categoria che distingueva immediatamente tra defensio moderata, lecita, e defensio immoderata, illecita. L’obiettivo era duplice: da un lato proteggere l’aggredito, che non doveva temere di violare il precetto morale nel difendersi; dall’altro impedire che la difesa degenerasse in abuso. Tale equilibrio rappresentò uno dei contributi più duraturi del diritto canonico alla civiltà giuridica europea.

Una immediata domanda esemplificativa: in base a questi princìpi di diritto canonico, come potrebbe essere giudicato il comportamento difensivo del signor Mario Roggero nell’azione del noto episodio che lo vide coinvolto qualche anno fa e per l’esito del quale è stato condannato a quattordici anni di carcere? Domanda retorica, mi pare. Posso dire che non condivido l’entità della condanna comminata a quessto signore? Più avanti ne parlerò.

Il positivismo giuridico successivo criticò la categoria del moderamen canonico, ritenendola eccessivamente legata a valori morali, e dunque inadatta a un sistema giuridico laico. Tuttavia, l’istituto mostrò una resilienza notevole: la logica della moderazione si ritrova infatti sia in forme esplicite (come nell’art. 25 del codice penale brasiliano), sia in forme implicite, come nel requisito della proporzione dell’art. 52 del codice penale italiano. La sopravvivenza di tale impostazione dimostra che il diritto canonico non trasmise soltanto un limite tecnico, ma una visione etico-antropologica della difesa, fondata sulla tutela dell’uomo e sulla limitazione dell’arbitrio.

Mi vien da criticare un po’ questa impostazione canonica con una domanda: se si suggeriva di essere così indulgenti nel caso di un’aggressione, come mai si promuoveva la tortura per scoprire gli “eretici”, pratica durata in area riformata fino alla fine del XVIII secolo?

Nei trattati giuridici del tempo si riportava un esempio: quello del bambino che si arrampica su un albero per rubare una mela, affrontato anche nella discussione penalistica contemporanea. Il proprietario, un uomo anziano e paralizzato, reagisce con l’unico mezzo che possiede, un fucile, uccidendo il minore.

Un caso del genere è significativo perché mostra come, di fronte a una aggressione bagatellare (oggi così si dice nella letteratura processuale), la reazione letale sia giuridicamente inammissibile non in ragione del valore oggettivo del bene (la mela), ma per l’irrilevanza dell’offesa in concreto. L’ordinamento richiede, in tali casi, un minimo dovere di solidarietà, perché la lesione subita dall’aggredito non giustifica l’eliminazione della vita dell’aggressore.

La moderazione nel Diritto canonico vigente dal 1983, riformato per volontà di papa Giovanni Paolo II

Sebbene il Codice di Diritto Canonico del 1983 non disciplini più espressamente la legittima difesa come categoria autonoma, e non contenga una norma equivalente al moderamen inculpatae tutelae medievale,  alcuni elementi della tradizione canonica riemergono nei criteri con cui l’ordinamento ecclesiastico valuta l’imputabilità e la responsabilità soggettiva. I canoni 1323-1324, dedicati alle cause di esclusione o diminuzione dell’imputabilità, impongono infatti al giudice di valutare la necessità dell’atto, la proporzione fattuale, l’assenza di intenzione nociva e le condizioni concrete dell’agente. Si tratta di criteri che, pur espressi in linguaggio moderno, riflettono l’antica logica della moderazione: la condotta viene valutata nella sua concretezza etico-giuridica, escludendo l’arbitrio e confermando la centralità di una reazione che sia sì lecita, ma sempre contenuta.

Non siamo di fronte a una ripresa letterale del principio medievale, ma alla permanenza della sua struttura antropologica ed etica. La moderazione continua dunque a operare come criterio di giudizio, seppur all’interno di categorie attuali: imputabilità, esclusione della colpa, circostanze soggettive che costituiscono la forma moderna di quel medesimo nucleo concettuale. In questo senso, il diritto canonico contemporaneo conserva, in forma indiretta ma sostanziale, quello stesso orientamento che nel XIII secolo guidò la distinzione tra difesa legittima e reazione arbitraria. Il valore permanente del moderamen si manifesta così non come norma esplicita, ma come logica interna alla valutazione ecclesiastica dell’agire umano. La ricostruzione mostra come il diritto canonico abbia giocato un ruolo decisivo nella definizione dei limiti dell’azione difensiva: fu infatti la giurisprudenza ecclesiastica a introdurre l’esigenza che la difesa fosse non solo giuridicamente possibile, ma anche misurata e necessaria, prevenendo la trasformazione della tutela in abuso. Tale principio ha attraversato i secoli fino a radicarsi nei moderni sistemi penali.

La moderazione rimane dunque una categoria che, pur nata in ambito canonico, continua a informare la dogmatica contemporanea, richiamando l’idea che la difesa è giustificabile solo se inscritta in una dinamica di tutela, mai di arbitrio.

Mi pare che si possa citare un esempio in tal senso: papa Bendetto XVI, dopo aver constatato la condanna inflitta al suo segretario spione da parte del Promotore di Giustizia, dopo nemmeno un anno graziò questa persona.

Ricordo, però al gentile lettore, che fino a Paolo VI (è papa Montini!) nello Stato Vaticano rimase in vigore la pena di morte, e che le ultime due condanne, eseguite, furono quelle di Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti, ghigliottinati il 24 novembre 1868, sotto papa Pio IX, per avere fatto saltare una caserma di zuavi pontifici (soldati inviati a protezione del papa dall’imperatore Napoleone III) provocando una ventina di morti.

La loro esecuzione rappresentò la penultima applicazione della pena capitale da parte dell’autorità papale nello Stato Pontificio (l’ultima in assoluto fu quella del brigante Agabito Bellomo il 9 luglio 1870), mentre lo Stato italiano, framassone e laicista l’avrebbe abolita con il Codice Zanardelli nel 1890 circa. Nel Granducato di Toscana, la pena di morte era stata soppressa nel 1779, sotto il Granduca Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, seguendo le dottrine illuministiche del Beccaria.

D’altro canto, gli illuministi pratici della Rivoluzione Francese gligliottinarono in un paio d’anni 16.594 persone. Coerenza delle rivoluzioni? E soprattutto mitezza.

L’età moderna e il Giusnaturalismo

I filosofi del diritto naturale (come Thomas Hobbes e John Locke) teorizzarono la legittima difesa come un diritto naturale inalienabile legato alla conservazione della propria vita. Con questo sistema giuridico denominato Contratto sociale il cittadino cede allo Stato il diritto di punire (eliminando la vendetta privata), ma mantiene il residuo diritto di difendersi in situazioni di imminente pericolo quando lo Stato non può intervenire tempestivamente.

Le normative dell’Ottocento e del Novecento

Con la nascita degli Stati moderni e dei codici penali (dal Code Pénal francese del 1810 al Codice Zanardelli del 1889 e al Codice Rocco del 1930 in Italia), la legittima difesa è codificata rigorosamente come causa di giustificazione, avente precisi requisiti per distinguerla dalla vendetta.

Leggere bene cari opinionisti che vorrebbero nelle nostre piazze dei monitori affabili invece che pubblica sicurezza opportunamente addestrata e attrezzata: a) l’attualità del pericolo: l’offesa deve essere in corso o imminente; b) la reazione deve essere proporzionata all’offesa subita: certamente: bisogna essere in situazione per poi giudicare dal divano di casa eventuali abusi; c) non devono esserci alternative pacifiche (come la fuga, ove possibile), e qui è sperabile che non fuggano i poliziotti davanti ai maranzetti fragili, con i quali parlare, come indica il Presidente Mattarella, ma senza diseducativi buonismi.

La legittima difesa (Art. 52 Codice Penale)

Leggiamo ciò che costituisce le ragioni della norma: la legittima difesa è una reazione necessaria per proteggere la propria o l’altrui incolumità, oppure un proprio bene, da un pericolo attuale.

In tutta sincerità, se qualcuno aggredisse mia figlia e io potessi diifenderla, non starei tanto lì a valutare il moderamen della mia reazione. Qualcuno dissente?

La vendetta (“giustizia privata”)

Si tratta di un’azione punitiva o di rivalsa attuata dopo che l’offesa o il pericolo sono già cessati ed è illegale. Lo è poiché nello Stato di diritto, il potere di punire spetta esclusivamente allo Stato e ai giudici attraverso un regolare processo. Inseguire o colpire un aggressore quando la minaccia è finita trasforma la reazione in un reato (come omicidio o lesioni).


Un caso recente: Mario Roggero

Il confine tra i due concetti di vendetta e legittima difesa è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (luglio 2026) nel caso del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi: Roggero ha sparato a dei rapinatori dopo che questi avevano lasciato il negozio e si stavano allontanando verso l’auto. I giudici hanno escluso la legittima difesa perché il pericolo era ormai cessato; l’azione è stata giudicata come una forma di vendetta e giustizia privata.

Si è trattato di un eccesso colposo e doloso di legittima difesa, per cui è stata erogata una severa sanzione penale. Personalmente articolo il mio giudizio. Se cerco di comprendere lo stato d’animo del signor Roggero, che aveva già subito rapine in precedenza e nel caso dei due omicidi temeva per la sua famiglia (la moglie e una figlia si trovavano in negozio con lui), d’altro canto la giurisdizione penale ha agito nel rispetto della normativa di legge. Auspico solo che, a fronte di un ravvedimento del condannato (tema difficilissimo, da affidare a filosofi), il Tribunale di sorveglianza decida tra non molto una modalità diversa di sconto della pena. In questo caso sono contrario a una intempestiva richiesta della grazia presidenziale.

Gente del sottosuolo, Rodion Raskòl’nikov, il giovane assassino di Delitto e castigo

Dostoevskij narra che il giovane Rodion, ventitreenne, studente senza mezzi, vive in grande povertà in un minuscolo appartamento nei sobborghi popolari di San Pietroburgo. Il cognome Raskòl’nikov è simbolico in quanto in russo raskolet significa “scissione”: nel personaggio, infatti, si produce una dissociazione della coscienza. Egli vive un conflitto lacerante tra un desiderio inconscio di farsi scoprire e la paura del castigo. Senso di colpa ed ansia di espiazione sono sempre presenti in Raskòl’nikov.

Raskòl’nikov uccide due donne, un’avida e vecchia usuraia, di nome Alëna Ivànovna, al fine di usare i soldi per una buona causa, e quello casuale della sorella più giovane, Lizaveta Ivànovna, sfortunatamente presente sulla scena del delitto appena compiuto. Ciò che ha rubato a casa dell’usuraia lo nasconde in seguito sotto una roccia.

Raskòl’nikov viene abbattuto da una cupa angoscia, causata da rimorsi, pentimenti, tormenti intellettuali e soprattutto dalla tremenda condizione di solitudine in cui l’ha gettato il segreto del delitto, e presto subentra nel suo animo anche la paura di essere scoperto; troppo gravoso per lui è sostenere il peso dell’atto scellerato, che credeva di potere ben sopportare sulla coscienza. L’inaspettato incontro con Sonja, un’anima casta e pervasa di una fede sincera e profonda ma costretta a prostituirsi per mantenere la madre tisica e i fratelli, sarà essenziale per il giovane: infatti la giovane lo induce a costituirsi e ad accettare la pena. Ma la vera espiazione della pena avverrà per l’amore di Sonja, che lo seguirà anche in Siberia dove la condanna lo ha portato al carcere duro. Il regime societico poi rafforzò il sistema zarista del freddo punitivo.

Più criminale o più peccatore questo giovanotto che sperava in una vita migliore?

Il maggiore Nidal Malik Hasan

Pena di morte come vendetta per il maggiore psichiatra dell’Esercito degli Stati Uniti d’America Nidal Malik Hasan che ha ammazzato tredici commilitoni e feriti trentadue? Se sarà eseguita, spero che Trump, in un soprassalto di normalità, eviti il ludibrio dello streaming, che quell’indecente e ridicolo uomo che è il “ministro della guerra” Pete Heghseth aveva annunziato ai quattro venti, per farsi figo di fronte alle destre mondiali qualsiasi e a tutti gli animi crudeli e guardoni, che non mancano mai sulla scena del mondo.

Il criminale Netaniahu

Ora pare che il disperato disumano capo del Governo d’Israele voglia distruggere la Hebron dell’infelice Cisgiordania, o Samaria biblica, dopo l’assalto ai militari da parte di due Palestinesi. Mi si risparmi qui di ri-citare il 7 ottobre 2023 e le distruzioni di vite e di case di Gaza.

Ce la farà Israele, il suo grande popolo, a mandare a casa tra qualche giorno questo criminale?

Da ultimo, Youssef Siher e Laura Boldrini vogliono decidere come dobbiamo vivere in Italia, ma non mi hanno consultato, né lo hanno fatto con 59 milioni di Italiani, per cui risponderanno di ciò che fanno, il primo alla magistratura, la seconda agli elettori

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