“Secondo te tutti i reati sono anche peccati e viceversa?” qualche anno fa un’amica giurista mi rivolse questa domanda, che non è neanche molto strana, ma è senz’altro difficilissima
PROSSIMAMENTE: “Dal conseguimento di diritti sociali e civili equilibrati tra gli uomini e tra i generi, alla cultura della pretesa, e da questa alla deriva del dirittismo”
“Secondo te tutti i reati sono anche peccati e viceversa?” qualche anno fa un’amica giurista mi rivolse questa domanda, che non è neanche molto strana, ma è senz’altro difficilissima.
“Ti ringrazio per la fiducia, le risposi, ma credo di non saperti rispondere bene, perché reati e peccati appartengono a due aree della moralità e della giustizia umana totalmente diverse, quella pubblica e quella privata, e quest’ultima, sia essa laica ovvero legata alla sensibilità religiosa“.
La domanda, inaspettata, mi aveva lasciato interrogativo con me stesso.

Ciò accadeva in un’altra vita che ha contribuito a costruire questa mia presente, assieme a molto altro. Ora posso tentare qualche ipotesi di risposta.
Se oggi mi venisse riproposta la medesima domanda risponderei immediatamente “no”, motivando la negazione col dire che il peccato, se non “inerisce” (se non riguarda) l’altro, l’altra persona, oppure un bene indisponibile all’attore agente, accade e rimane nel soggetto stesso, al suo interno, “costituendosi” come peccato, mentre il reato prevede, per sua stessa natura, che ci sia un’inferenza causale tra un autore (attore–agente–attante per Husserl) e un soggetto sul quale l’agire del primo costituisca qualcosa di male, un danno di qualsivoglia genere.
Di contro vedremo che nella comparazione fra il diritto e la morale biblica e quella greco-latina (Ius Romanum), che costituisce il prodromo e la fonte principali del diritto occidentale contemporaneo, aspetti etico-morali e giuridici si intersecano indissolubilmente.
Esemplifico dicendo:
a) se io penso pensieri maligni di un’altra persona, attribuendole senza alcuna ragione caratteristiche morali e comportamenti pratici malvagi, per la morale cattolica (e anche per le altre religioni) commetto un peccato di pensiero, ma non commetto nessun reato in base al codice penale vigente, a meno che pensieri maligni non diventino calunnia, maldicenza e diffamazione, atti che sono penalmente perseguibili;
b) se invece uccido una persona, non solo commetto un orribile peccato secondo la morale cattolica (e anche secondo le altre confessioni religiose), ma anche un gravissimo reato che, se in Italia viene perpetrato contro una donna, prevede (giustamente) la pena più grave, cioè l’ergastolo.
In qualche stato degli USA un delitto omicidiario efferato singolo può anche prevedere la pena di morte. Mi chiedo a quale pena potrebbe essere condannato un assassino come quello della dottoressa Chiara Poggi, se fosse avvenuto, in ipotesi, ad Austin o a Montgomery, e quindi se il processo si celebrasse in Texas o in Alabama. Nei rispettivi penitenziari di Huntsville e all’Easterling Correctional Facility, le esecuzioni sono previste. In Alabama e in Texas la pena di morte, somministrata con l’inizezione letale e anche con l’ipossia da azoto (terrificante, più che disumana), è “correzionale”. Mi interpello: se accadesse ciò che prefiguro qui sopra in quei luoghi americani, con gli stessi protagonisti della tragedia di Garlasco, come mi porrei, pensando all’ammazzamento crudele della povera Chiara? Caro lettore, te lo direi in privato, sapendo che io sono contrario, eticamente e social-politicamente, alla pena capitale, per due ragioni: a) perché le statistiche sociologiche mostrano come la pena di morte non costituisca una efficace deterrenza contro il crimine omicidiario (in Alabama, percentualmente, non vi sono più omicidi che a New York), ma soprattutto b) perché lo Stato deve porsi su un piano non-reciprocamente-vendicativo con il colpevole, e quindi su un piano eticamente superiore.
Spero che qualcuno a Garlasco e dintorni legga questo domenicale. Magari lo legga anche il Vescovo Mons. Sanguineti di Pavia. So che qualcuno/ a lo leggerà.
Un altro esempio: rubo, anzi rapino, qualcosa e vengo scoperto, indagato, accusato, processato e condannato, perché ho compiuto un atto che si configura, sulla base dell’ordinamento penale italiano vigente, come reato contro il patrimonio (artt. 624 e 628 del c.p.); se esamino il mio atto da un punto di vista morale religioso violo il Settimo comandamento non rubare, e quindi compio un peccato, la cui gravità sarà valutata in situazione, dal confessore. In questo caso, il medesimo atto costituisce, sia un peccato sia un reato. Ricordo che nel sacramento della Penitenza, il sacerdote non può assolvere il peccatore che ha commesso un crimine grave come un omicidio, se lo stesso non lo confessa anche alle autorità di polizia e giudiziarie.
Se invece un tale, o una tale, si masturba (spero che l’esempio non disturbi nessuno), nessuno lo potrà mai accusare in sede penale, mentre sotto il profilo di una morale religiosa, come quella cattolica, quell’atto potrebbe costituire una forma di peccato, perché viola (o violerebbe il sesto comandamento del Decalogo mosaico, il famoso De Sexto). Peccato senza essere reato. E, aggiungo, proprio peccato?
Nelle grandi biblioteche teologiche, come la Bolognini del Convento di San Domenico, Studium Theologicum Philosophicum Bononiense, si può trovare il Manuale Confessorum in undici volumi, dove il De Sexto è trattato in due volumi, frutto del lavoro indefesso di alcuni padri cappuccini a ciò incaricati dal papa nel corso del XVI secolo. La lettura, in un facile latino medievale, è molto istruttiva, visto il dettaglio acribioso della descriptio peccatorum e delle relative poenitantiae. In privato potrei raccontare qualche passo, che ha il sapore di curioso e perfin umoristico aneddoto.
L’A.I., se interpellata, potrebbe rispondere alla domanda del titolo in questo modo: “Il reato è una violazione delle leggi dello Stato punita con una pena, mentre il peccato è una trasgressione della legge (laicamente) morale o (religiosamente) divina. Banale.
IL PECCATO
Per il mondo greco-latino, il peccato si configurava come un atto moralmente illecito perché ingiusto, non solo nel contesto del “peccatore”, ma anche a livello sociale. In greco il peccato si dice adikìa (scritto ἀδικία), e significa letteralmente “ingiustizia“. Ingiustizia, da dyke, a-dikìa. I costumi sessuali, si potrebbe dire oggi, allora erano lassi, ma insegnare ai giovani a rifiutare il principio di autorità era punito perfino con la morte (cf. vicenda di Socrate).
Per l’ambito biblico veterotestamentario, invece, il peccato è qualcosa di cosmico, di apocalittico, prima ancora che di personale, è un… mancare il bersaglio, e si dice awon o awol. In greco, il termine si traduce con amartìa (ἁμαρτία), che è una realtà dinamica del male voluto dall’uomo, che è libero. La morale cristiana, invece, fonda teologicamente il peccato in un rifiuto dell’amore di Dio e del prossimo (cf. Matteo 22, 37 Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. 38 Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. 39 E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. 40 Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».(cf. il Comandamento gesuano riprende lo Shemà Israel del Deuteronomio). Questo passo è presente anche negli altri tre evangeli canonicii.
Al fine di ovviare, guarire e anche crescere civicamente, per i greco-latini occorre una legge morale, che diventa diritto, il nòmos (νόμος), mentre per il mondo semitico-biblico bisogna rispettare la Legge di Mosè (codice Levitico) che prevede centinaia di prescrizioni (248) e di proibizioni (365), le mitzvot, una legge fortemente formalistica.
Se esaminiamo, ad esempio, i peccati “sessuali” del Sesto comandamento, non fornicare (cioè – letteralmente – non accompagnarti con le prostitute nei fornici degli acquedotti romani, dove prosperava questa attività, oltre che nelle tabernae) e del Nono comandamento, non desiderare la donna d’altri (perché era un possedimento di altri). Bene. Il senso semantico-linguistico nel mondo semitico che ha prodotto il testo biblico, però, poco ha a che fare con la violazione di principi morali che vieta un uso in-ordinato del sesso, come un suo esercizio generico e non finalizzato, irrispettoso del partner (o magari “dei” partner, in qualla società), oppure con una persona (donna) che ha un rapporto di coppia con un’altra (uomo). L’omosessualità era (ed è) di per sé peccato, in quel mondo. Nei tempi biblici, la pena per il peccato omosessuale era di morte.
In realtà, in quel mondo e per quel mondo, il peccato, che è un-mancare-il bersaglio (molto figurativo e imaginifico, vero?) previsto per un fine come quello dell’esercizio sessuale, è un disordine quasi civico, di costumi (ethos in questo senso, non in quello morale), una violazione di consuetudini virtuose, ovvero una violazione della proprietà altrui, perché la donna-moglie era di proprietà del marito, dopo che era stata del padre, alla pari di un qualsiasi bene immobile. Questo è il punto.
Ricordo, infine, che come base delle fattispecie delle cause di peccato, oltre al Decalogo mosaico in Esodo 20,2-17 e in Deuteronomio 5,6-21, si devono considerare i sette vizi capitali, a partire dalla superbia e dall’invidia, che sono i più gravi, continuando con la cupidigia, l’accidia, la gola e la lussuria. Gli ultimi due, corporei (mentre i primi quattro sono spirituali), sono i meno gravi, anche secondo il Manuale citato. Non cito in questa sede il “vizio” dell’ira, perché è anche passione umana, non sempre solamente capace di collere e di violenza contro l’altro. Anche Gesù si adirò contro i mercanti del tempio, agendo con violenza contro i loro banchi. (Marco 11, 7-19; Matteo 21, 8-19; Luca 19, 45-48; Giovanni, 12-25).
Sappiamo che anche oggigiorno in non poche plaghe islamiche e induiste, la donna è rimasta oggetto di proprietà, prima del padre e poi del marito, con il quale il padre stipula un accordo. Un tanto ce lo stiamo portando anche in casa, quando blateriamo di un illusorio multiculturalismo, che etnologicamente, storicamente, sociologicamente, eticamente e psicologicamente è infondato (cf. la tragica vicenda della povera ragazza pakistana Saman Abbas, che desiderava una vita tranquilla in Italia con il ragazzo, peraltro anch’egli pakistano, ma scelto da lei stessa, non imposto dal padre), nonché spesso legato a improvvisazione ed opportunismo politico elettoralistico. Infondato e pericoloso. Oh sinistra intelligente, batti un colpo (se ci sei).
LA “GIUSTIFICAZIONE” PER FEDE IN PAOLO, AGOSTINO E MARTIN LUTERO
La giustificazione (Romani 7-8) per fede, cioè la salvezza dell’anima per grazia di Dio e fede professata, da san Paolo a Karl Barth, passando per Agostino e Martin Lutero è il più grande (e scandaloso per in non-credenti) teorema teo-logico di tutta la Scrittura. Non che Paolo favorisca il compimento del peccato e tantomeno del reato, anzi, ma propone una via diversa da quella giuridista.
Come civis romanus Paolo è sempre ligio e rispettoso nei confronti dello Stato imperiale, di cui si fida più che non del Sinedrio gerosolimitano. Infatti, per i suoi (supposti) reati di sobillamento del popolo alla sedizione quando parla del regno di Dio, che qualche solerte funzionario ermeneuticamente letteralista interpreta come contrasto all’Impero, chiede ed ottiene di essere processato dalla magistratura imperiale, che comunque di lui non ha pietà, e lo condanna alla decapitazione, pena irrogata ai cittadini dell’impero comprese le alte sfere, non alla crocefissione destinata ai delinquenti e ai criminali. La tradizione riporta, invece, che Pietro fu crocifisso, in quanto non civis Romanus.
Se nella Lettera ai Romani 7, 15 Paolo scrive “Quod enim operor, non intelligo: non enim quod volo bonum, hoc ago: sed quod odi malum, illud facio.”, cioè “Infatti ciò che faccio, non lo capisco: non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio.”,
inoltre, in Romani 13 proclama l’amore, la caritas, come compimento della legge e suprema morale: cf. 13, 8-10: “Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge. Infatti: Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come (ami, ndr) te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo; pienezza della Legge infatti è la carità.”
IL SIGNIFICATO DI REATO
Per il Diritto romano
Nel diritto romano il reato non era un concetto unitario, ma si divideva in due categorie principali: i crimina (illeciti pubblici) e i delicta (illeciti privati). Erano azioni considerate una minaccia diretta contro la comunità e l’ordine dello Stato.Venivano perseguiti d’ufficio dallo Stato attraverso organi pubblici e tribunali dedicati (quaestiones).
Per il Codice penale vigente
Un reato per il codice penale italiano è ogni comportamento umano, sia esso un’azione o un’omissione, espressamente vietato dalla legge e punito con una sanzione penale (Altalex). Secondo l’articolo 39 del codice penale italiano, i reati si dividono in due grandi categorie in base alla pena stabilita:
I reati più gravi, o delitti, sono puniti con la reclusione fino all’ergastolo, mentre i reati meno gravi sono puniti con l’arresto e/o l’ammenda.
Un fatto costituisce reato se è costituito da: a) un comportamento esteriore e tangibile, non solo un pensiero; b) il comportamento deve danneggiare o mettere in pericolo un bene tutelato dalla legge (come la vita o la proprietà); c) l’autore deve essere capace di intendere e di volere e aver agito con dolo (intenzionalità) o colpa (negligenza).
Circa le pene abbiamo la reclusione, cioè la privazione della libertà individuale da un minimo di 15 giorni a massimali di 21/24/30 anni e all’ergastolo, il quale si definisce con un impressionante timbro sulla sentenza a caratteri rossi cubitali maiuscoli: FINE PENA MAI. L’ergastolo si attua fattualmente anche nella specifica forma dell’ergastolo ostativo per reati gravissimi di mafia e terrorismo. Abbiamo, inoltre, la multa, che consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro (da un minimo di 50 euro a un massimo di 50.000 euro).
Esiste poi la forma della detenzione domiciliare, che può essere irrogata anche prima della celebrazione del processo penale, quando vi siano per la giurisdizione fondate ragioni di paventare la reiterazione di un reato, l’inquinamento di prove, oppure una pericolosità sociale dell’indagato. Detta modalità può essere anche comminata come misura alternativa alla carcerazione nell’istituto penitenziario, presso l’abitazione del condannato, o presso luoghi di cura alternativi al carcere.
L’amico Romeo, di formazione matematica, chiosa il mio pezzo in questo condivisibile modo: in questo ambito comparativo tra peccato e reato “vale il discorso del sottoinsieme e in certi casi di causalità. Se pecco di gola bevendo troppo vino e ingozzandomi, ho un colpo di sonno e provoco un incidente stradale (mortale, ndr). Il peccato di gola diventa concausa di un reato, magari di un omicidio (stradale, ndr) colposo (doloso, ndr).
LE COSE ULTIME
Secondo la teologia cristiana la morte è l’ultimo evento della vita terrena, che segna la fine del tempo concesso all’uomo per compiere le proprie scelte e il “distacco” tra corpo e anima. Subito dopo la morte si dà il giudizio particolare (subito dopo la morte per ogni singola anima) e universale (alla fine dei tempi per l’intera umanità).
L’inferno è la condizione (status essendi) di separazione definitiva ed eterna da Dio, scelta liberamente da chi rifiuta la Sua misericordia, per cui, secondo il parere del professor Joseph Ratzinger, è oscutità, silenzio e assoluta assenza (di Dio).
Dormiremo fino a quando Cristo arriverà e busserà alla nostra tomba: “Dottor Martino, alzati!”. E subito mi alzerò e vivrò insieme a lui nella gioia eterna. (Martin Lutero).
Questa frase del gran Riformatore può sintetizzare ciò che la teologia del purgatorio ha proposto nei secoli, dai tempi di Tertulliano (III secolo), passando per il Medioevo scolastico e la teologia fin quasi ai nostri giorni. Si dà una residua colpa espianda (da espiarsi) nel purgatorio, prima di accedere alla comunione piena ed eterna con Dio e con i beati – in paradiso – per chi ha vissuto bene e ha fatto il bene (paradis, arabo: جنّة, Jannah, o فردوس, giardino)
Grandissimi artisti, come Dante (Commedia), Michelangelo (cappella Sistina), John Milton (The Paradise Lost) e Luca Signorelli (Duomo di Orvieto), tra molti altri, hanno scritto delle, o dipinto le “cose ultime”.
TESI
Si può dunque dire che tutti i reati sono peccati, più o meno gravi, ma non tutti i peccati sono reati, per cui le regole morali possono-non-coincidere con tutte le fattispecie di reato previste dal diritto penale.
Da ciò si deduce che la scienza morale o etica, intesa come “scienza del giudizio sull’agire libero dell’uomo”, costituisce la base del diritto penale, essendo costituita da un rigore ancora maggiore di quello, e non riferibile e trasferibile tutto e totalmente nel diritto positivo stesso.
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