Oltre ogni ragionevole dubbio: per una Riforma della Giustizia, anche parziale, intanto. Impegnamoci per un sì convinto (e convincente) nel referendum sulla struttura organizzativa della Magistratura italiana che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo prossimi; Riforma che, non solo è pensata nel senso voluto dai Padri e dalle Madri costituenti (al contrario di ciò che sostengono i fautori del no), ma sarà anche molto utile per chiarire i differenti e complementari ruoli del Procuratore, che dirige le indagini preliminari e sostiene l’accusa in giudizio, e il Giudice, che risolve controversie (funzione giudicante), controlla la corretta applicazione delle norme (legittimità) ed esamina i fatti (merito), in base alle prove, alle testimonianze e nel rispetto della Legge, rendendo più efficace il loro lavoro, per garantire una tempestiva giustizia-giusta a tutti i cittadini, di qualsiasi stato e condizione siano. In questo senso si sono mossi e si muovono insigni costituzionalisti come il valoroso professor Giuliano Vassalli, comandante partigiano di Giustizia e Libertà, socialista e Guardasigilli, come i costituzionalisti professori Sabino Cassese, Stefano Ceccanti e Augusto Barbera, come i giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone (a volte disonestamente citati a sostegno della tesi contraria), per tacere di altri, appartenenti a tutti gli schieramenti politici
(Con grande piacere pubblico – in tema – un breve saggio dell’Avvocato Olga Fabris, del Foro di Pordenone e Segretario della locale Camera Penale. Olga è mia Collega in un Organismo di Vigilanza aziendale (si tratta di un Comitato Etico) appartenendo a una importante tradizione giuridica di famiglia. Desidero anche ricordare qui la sua Mamma, morta in circostanze tragiche alcuni anni fa, mentre stava occupandosi della difesa di una donna, l’Avvocato Francesca Trombino, che era una mia cara amica. rp)


REFERENDUM GIUSTIZIA: LE RAGIONI DEL SÌ.
Il presente contributo ha lo scopo di approfondire gli aspetti principali della riforma costituzionale della magistratura, con l’obiettivo di fornire elementi utili al dibattito referendario, nonché di smascherare le falsità che su questa riforma ormai da troppo tempo siamo abituati ad ascoltare, superando le trappole ideologiche in cui i due schieramenti sembrano ormai caduti, e concentrandoci invece sul merito di una riforma che è pensata nell’interesse di tutti i cittadini.
Per giungere a questo obiettivo non possiamo prescindere da un’analisi oggettiva di quello che è il testo in discussione.
Sintetizziamo i cardini portanti della riforma
La riforma mira a separare in modo netto la carriera della magistratura requirente da quella giudicante. Chi indaga e chi giudica devono avere percorsi di carriera e ordinamentali separati.
Per questo motivo la riforma costituzionale prevede la costituzione dei due distinti Consigli Superiori della Magistratura, uno per i pubblici ministeri e uno per i magistrati giudicanti, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica; viene di conseguenza modificato l’art. 104 della Carta costituzionale per adattarlo a questa nuova realtà (con correlate modifiche terminologiche agli artt. 87, 102, 106, 107 e 110).
Il CSM è stato concepito dai nostri padri costituenti come l’organo deputato ad occuparsi a 360 gradi della carriera dei magistrati, in modo da escludere che sulla magistratura potessero incidere altri poteri dello Stato (quello legislativo e quello esecutivo); esso è dunque organo di governo autonomo della magistratura, creato a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati.
Con la riforma viene costituito un CSM per i pubblici ministeri e un altro, distinto e separato, per i magistrati giudicanti. La funzione di garanzia dei due CSM non viene scalfita, perché ciascuno continuerà a tutelare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, ma semplicemente in modo separato.
La seconda novità riguarda la composizione dei due CSM (art. 104 Cost.).
Attualmente i componenti (oltre a quelli di diritto – Presidente della Repubblica e Primo Presidente e Procuratore Generale della Cassazione) sono trenta e vengono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio.
Con la riforma costituzionale si prevede che i due terzi vengano rispettivamente sorteggiati tra tutti i magistrati giudicanti e tra tutti i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure che verranno previste dalla legge; l’altro terzo viene ugualmente estratto a sorte, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio, elenco che viene compilato mediante elezione dal Parlamento in seduta comune all’inizio della legislatura entro 6 mesi dall’insediamento.
La terza novità è l’istituzione di un’Alta Corte Disciplinare, deputata a gestire i procedimenti disciplinari dei magistrati (art. 105 Cost.).
Attualmente questa materia delicatissima compete a una specifica sezione del CSM.
La riforma costituzionale prevede di affidarla a un organo diverso, l’Alta Corte, composta da 15 giudici: 3 sono nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio, 3 sono estratti a sorte da un elenco di soggetti con i medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune ed entro 6 mesi dall’insediamento deve compilare mediante elezione, gli altri sono 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti che saranno estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie.
La componente togata ha stringenti requisiti per poter essere estratta: i magistrati devono avere almeno 20 anni di esercizio e devono svolgere o aver svolto funzioni di legittimità.
Si prevede inoltre che contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza si possa proporre impugnazione innanzi alla medesima Alta Corte in diversa composizione.
L’art. 105 della Costituzione viene quindi modificato, prevedendo la giurisdizione disciplinare in capo all’Alta Corte e ridefinendo conseguentemente le competenze del CSM.
Oggi il CSM si occupa di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Con la riforma, ciascun CSM si occuperà delle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni.
La riforma non incide sul principio di inamovibilità del magistrato, né sulla distinzione tra magistrati solo per diversità di funzioni, né sulle garanzie di cui gode il pubblico ministero; non viene toccato il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, né tantomeno i principi dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, che anzi ne escono rafforzate.
Separando il percorso ordinamentale dei magistrati giudicanti e di quelli requirenti si eviterà che gli uni possano incidere sulle carriere degli altri. Avremo pertanto un giudice che sarà in tutto per tutto terzo e imparziale.
Approfondiamo ora i vari aspetti della riforma, anche prendendo spunto dai falsi argomenti impiegati dal sostenitori del No, al fine di sfatare gli stessi e riportare il dibattito referendario all’interno dei corretti e leali binari in cui dovrebbe svolgersi.
VISIONE GLOBALE DELLA RIFORMA – SEPARAZIONE DELLE CARRIERE
La riforma costituzionale della magistratura è essenziale al fine di rendere effettivo il principio del giusto processo e il modello di processo accusatorio
Alcuni brevi cenni storici sono d’obbligo, al fine di chiarire come la riforma in esame non sia in alcun modo preordinata ad attentare ai principi democratici che permeano la nostra Costituzione, né a stravolgerne l’impianto; parimenti, la riforma non ha nessun colore politico né è parte di alcun progetto autoritario, o comunque volto a indebolire la magistratura. Anzi.
I padri costituenti nel 1948, nel definire la cornice del CSM, avevano di fronte il vecchio codice di procedura penale inquisitorio e autoritario del 1930, nonché la disciplina dell’ordinamento giudiziario di cui al R.D. del 1941 che fu elaborato dal Guardasigilli Grandi e che è confluito anche nella parte della tutela dei diritti nella configurazione della nozione di “autorità giudiziaria” (artt. 13-27 Cost.). Il meccanismo era governato dalla considerazione che PM e giudici costituivano una articolazione di un corpo unitario, in linea con la visione che della giurisdizione aveva il “regime”.
Il tema, rimasto sotto traccia, è emerso con la riforma del processo penale del 1988 (in vigore dal 1989).
Il nostro codice di procedura penale, elaborato dal ministro di grazia e giustizia Giuliano Vassalli – grande giurista democratico e partigiano, eroe della resistenza, socialista, medaglia d’argento al valor militare per la sua attività di lotta anti nazi-fascista (rischiò la vita per liberare Giuseppe Saragat e Sandro Pertini dal carcere di Regina Coeli) – ha introdotto il modello di processo accusatorio, che prevede un confronto pubblico e orale tra accusa e difesa, superando così l’eredità illiberale e repressiva che permeava il precedente modello di processo inquisitorio caratterizzante il vecchio codice approvato sotto il regime fascista.
Il passo successivo avrebbe dovuto essere la separazione delle carriere tra chi accusa e chi giudica, ma ogni tentativo di riforma costituzionale in questo senso naufragò.
Nel 1999 vennero introdotte all’art. 111 della Costituzione le disposizioni sul “giusto processo”, il quale deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Tuttavia, la persistenza di una cultura condivisa tra giudici e pubblici ministeri, improntata a una comune visione della persecuzione penale, evidenzia l’incompletezza dell’intervento del 1999.
Ne deriva l’esigenza di dare piena attuazione ai principi del giusto processo attraverso la separazione anche organizzativa delle magistrature giudicante e requirente, in una prospettiva autenticamente liberale: la separazione delle carriere tra giudici e PM altro dunque non è se non il logico e naturale completamento del Codice Vassalli e del giusto processo accusatorio.
La separazione delle carriere è un elemento tipico delle democrazie evolute e liberali (Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda, Paesi bassi, Regno unito, Germania, Portogallo, Stati uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Canada, Svizzera, Austria, Irlanda, Spagna, Francia), mentre l’unitarietà della giurisdizione rappresenta una caratteristica propria dei regimi autoritari (Turchia, Romania, Bulgaria).
In una democrazia liberale matura, il processo penale realizza la propria funzione garantista solo se accusa e difesa sono poste sullo stesso piano davanti a un giudice realmente terzo. Tale equilibrio non può essere pienamente assicurato fintanto che pubblico ministero e giudice restano legati da un rapporto di colleganza ordinamentale e da un comune organo di governo autonomo.
Semplificando, oggi chi accusa appartiene alla stessa famiglia di chi giudica, che dovrebbe invece essere terzo e imparziale.
L’istituzione di distinti organi di governo autonomo risponde all’esigenza di evitare che il pubblico ministero possa incidere, direttamente o indirettamente, sulla carriera del giudice: volendo anche qui semplificare, oggi assistiamo al paradosso per cui nel CSM gli accusatori (i PM) danno i voti ai giudici, i giudici sono giudicati dagli accusatori.
L’istituzione di due CSM risponde anche all’esigenza di contrastare una cultura della colleganza che assimila funzioni e finalità tra chi accusa e chi giudica.
Il fatto che l’accusa sia espressione della pretesa punitiva dello Stato non giustifica alcuna compressione della parità processuale. La diversità dei compiti e delle responsabilità di accusa e difesa non legittima un’asimmetria strutturale nel rapporto con il giudice.
Al contrario, proprio tale diversità impone l’adozione di presidi ordinamentali effettivi, volti a garantire che il giudice resti estraneo a qualsiasi logica di identificazione con la funzione requirente. La separazione delle carriere (tema ben diverso da quello dei passaggi di funzione) risponde a questa esigenza, assicurando una giurisdizione di conflitto nella quale il giudice rappresenta il limite al potere punitivo dello Stato e la garanzia dei diritti del cittadino sottoposto a procedimento penale.
La riforma rafforza l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Non mira a indebolire l’ordine giudiziario o a determinare la prevaricazione di un potere sugli altri. L’equilibrio tra i poteri dello Stato rimane pienamente preservato.
La riforma della magistratura non modifica in alcun modo le disposizioni costituzionali che garantiscono la piena autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario da ogni altro potere e non potrà quindi in alcun modo intaccare la separazione dei poteri dello Stato.
Afferma espressamente che anche i magistrati della carriera requirente godono della stessa autonomia e indipendenza riconosciuta ai giudici.
Il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge è garantito dall’obbligatorietà dell’azione penale prevista dall’art. 112 Cost., che resta invariata, e dall’assetto ordinamentale del pubblico ministero, chiamato ad esercitare le proprie funzioni nel rispetto esclusivo della legge.
La separazione delle carriere, inoltre, rafforza l’indipendenza del giudice perché lo rende finalmente pienamente libero, non più solo dall’esterno come oggi, ma anche dall’interno, sottraendo la sua progressione professionale a possibili interferenze derivanti dalla valutazione di magistrati appartenenti a funzioni diverse (PM).
Ne derivano un aumento della credibilità, della qualità e dell’autorevolezza della decisione giudiziaria, con un conseguente rafforzamento della fiducia dei cittadini nella giurisdizione.
Il pubblico ministero resta pienamente autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato, sottoposto esclusivamente alla Costituzione e alla legge
Il pubblico ministero non è e non può essere sottoposto al potere esecutivo; la riforma non incide in alcun modo sulle disposizioni costituzionali che garantiscono la sua piena autonomia e indipendenza, sia sotto il profilo della carriera, sia con riferimento all’esercizio dell’azione penale.
Rimangono infatti invariati l’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., l’obbligo di raccogliere elementi di prova anche a favore dell’indagato ex art. 358 c.p.p., nonché la collocazione del pubblico ministero all’interno di un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, ai sensi dell’art. 104 Cost. (che anzi ne rafforza le garanzie).
Il rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria rimane invariato; l’art. 109 della Costituzione, secondo cui l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, non è infatti oggetto di alcuna modifica.
L’assetto costituzionale e ordinamentale continuerà pertanto a garantire lo svolgimento di indagini effettive, imparziali e non condizionate, anche in procedimenti che dovessero coinvolgere interessi rilevanti o soggetti dotati di particolare forza economica o istituzionale.
Il pubblico ministero non deve avere, oggi come domani, alcun interesse a perseguire un innocente. La sua funzione dev’essere orientata all’accertamento dei fatti e all’esercizio dell’azione penale solo in presenza di un solido compendio probatorio, nel rispetto dei principi di lealtà istituzionale e di corretto esercizio del potere punitivo dello Stato.
La separazione delle carriere non incide sugli obblighi del pubblico ministero né sui criteri di valutazione del suo operato, che restano ancorati al rispetto della legge e delle regole processuali; anzi, rafforza ulteriormente il sistema delle garanzie, poiché assicura che l’operato del pubblico ministero sia sottoposto al controllo di un giudice effettivamente terzo, imparziale, autonomo e indipendente, privo di condizionamenti interni ed esterni.
SORTEGGIO DEI CSM
Il sorteggio dei componenti togati del CSM costituisce uno strumento necessario per spezzare il dominio delle correnti e ripristinare criteri di merito nelle scelte di carriera e negli incarichi direttivi.
Negli anni, il CSM è divenuto il luogo di esercizio di un potere correntizio strutturato, fondato su vere e proprie campagne elettorali interne, logiche di appartenenza e accordi spartitori. Tale sistema ha consegnato alle correnti il controllo delle carriere e della disciplina dei magistrati, integrando, se non sostituendo, il criterio del merito con quello della fedeltà associativa.
Ne consegue che il CSM non è più un organo terzo e finisce con il rispondere a logiche spesso opache e indecifrabili. Ogni corrente ha interesse a collocare i propri associati nei posti chiave, vuoi all’apice di uffici giudiziari, vuoi in posti contigui alla politica, come quelli ricoperti dai magistrati fuori ruolo. Il sorteggio si presenta, dunque, come l’unico rimedio realmente idoneo a interrompere questo circuito chiuso di potere.
Il sorteggio spezza il vincolo di dipendenza personale e correntizia e riduce drasticamente le logiche di scambio. Il componente sorteggiato non deve rispondere a elettori, capi corrente o gruppi organizzati.
Viene meno il rapporto di do ut des che caratterizza il sistema elettivo e che ha alimentato clientele e accordi opachi.
Il sorteggio favorisce la selezione dei dirigenti giudiziari sulla base del merito: venendo meno le logiche di appartenenza, si interrompe il meccanismo delle valutazioni “piatte” e uniformemente positive, funzionali alla successiva spartizione degli incarichi fra le correnti.
Le valutazioni di professionalità risultano oggi infatti meramente formali e largamente ineffettive, poiché i valutatori sono eletti dai valutati e quindi sono in palese conflitto di interessi. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: oltre il 99% delle valutazioni di professionalità risulta positivo.
Un CSM formato da componenti indipendenti in quanto sorteggiati non sarà più orientato a valutazioni di comodo assunte per non scontentare gli elettori.
Il sorteggio e l’indipendenza dei componenti restituirà serietà al sistema e le scelte sui capi degli uffici potranno finalmente fondarsi esclusivamente su criteri di competenza, capacità organizzativa e autorevolezza.
Del resto, la proposta del sorteggio nasce all’interno della stessa magistratura ed è stata avanzata ben prima dello scandalo Palamara, trovando nel tempo un consenso significativo anche in seno all’ANM, proprio come risposta alla degenerazione correntizia.
Ogni magistrato possiede le competenze necessarie per svolgere le funzioni di componente del CSM.
L’ordinamento giudiziario è materia di concorso per l’accesso in magistratura, ogni magistrato deve conoscerlo e ogni magistrato chiamato a ricoprire il ruolo di componente del CSM ha l’onere di approfondirne in modo adeguato la conoscenza, esattamente come avviene quando viene chiamato a svolgere una delle tante diverse funzioni che caratterizzano la vita professionale dei magistrati.
L’idea che le correnti selezionino i candidati più preparati, inoltre, è smentita proprio dal fatto che la magistratura ritiene che gli eletti siano dei rappresentati politici di un CSM trasformato in “Parlamentino dei magistrati”; è evidente che la selezione avviene tra soggetti individuati come i più “rappresentativi” all’interno della corrente stessa. Tutto ciò ha poco o nulla a che fare con il comprovato possesso di superiori competenze tecniche in materie ordinamentali.
Il CSM non è, né deve essere, un organo di rappresentanza della magistratura, ma un organo di garanzia.
La trasformazione del CSM in un centro di mediazione politica interna è l’effetto della torsione imposta dall’egemonia culturale di una parte della magistratura, che ha completamente tradito l’intento del Costituente, trasformandolo in un organo politico.
Il sorteggio consente di ricondurre il CSM alla sua funzione originaria.
Il sorteggio temperato dei componenti laici rafforza l’indipendenza del CSM anche rispetto ai partiti politici.
Anche i laici saranno sorteggiati attraverso il meccanismo del sorteggio temperato, sistema che ha proprio l’evidente scopo di renderli autonomi e indipendenti dai partiti e spezzare il vincolo di rappresentanza, in perfetta coerenza col sorteggio scelto per i togati.
Ora il singolo laico risponde al partito che lo ha indicato, attraverso un’elezione che segue una logica spartitoria con gli altri partiti.
La selezione di una platea ampia di candidati, seguita dal sorteggio, spezza invece il vincolo diretto tra il singolo componente e il partito che lo ha indicato, imponendo la scelta di figure autorevoli, indipendenti e trasversalmente accettabili.
Quando il Parlamento sarà chiamato ad eleggere il gruppo dei sorteggiabili in numero evidentemente superiore (doppio o triplo), non potrà infatti che selezionare candidati autorevoli, indipendenti e non vincolati a rapporti di partito, poiché non sarà prevedibile per nessuno quale degli eletti approderà effettivamente al CSM mediante il sorteggio. Tutti i candidati dovranno essere “accettabili” per tutti i partiti e dunque avere requisiti minimi di autorevolezza e indipendenza, esattamente come avviene in caso di elezione dei giudici della Corte Costituzionale.
In tal modo, i togati non rispondono più alle correnti e i laici non rispondono più ai partiti, realizzando pienamente la funzione del CSM come organo di garanzia.
ALTA CORTE DISCIPLINARE
I numeri dell’attuale giurisdizione disciplinare domestica dei magistrati
Attualmente la giurisdizione disciplinare, in capo alla sezione disciplinare del CSM, è largamente ineffettiva; questo tendenzialmente perché chi giudica ha un debito elettorale con chi deve essere giudicato.
Vediamo alcuni numeri.
Nel periodo 2015-2024 mediamente il 93% delle segnalazioni disciplinari presentate nei confronti dei magistrati è stato archiviato dalla Procura Generale della Cassazione; solo il 7% ha dato luogo a un’azione disciplinare; da quando opera la nuova modalità di definizione mediante atti di segreteria (ADS) la percentuale di archiviazioni si è assestata intorno al 95%.
Nel 2024, nel dettaglio, a fronte di 1.715 esposti, ben 1.115 sono stati definiti attraverso la modalità di “filtro” mediante ADS (Atti di Segreteria) dal Gruppo affari di pronta definizione, in quanto atti inidonei a dare avvio a una iscrizione formale di procedimento predisciplinare; solo 600 hanno dato luogo a iscrizioni vere e proprie; solo in 80 casi – su 600 iscrizioni – è stata poi avviata l’azione disciplinare.
Nel quinquennio 2020-24 la percentuale media delle condanne disciplinari è del 24%.
Nel 2024 sono state definite 90 azioni disciplinari, di cui 24 con condanna e ben 66 con proscioglimento, deliberati o per assoluzione, o per dispensa dal servizio o cessata appartenenza all’ordine giudiziario, o per scarsa rilevanza del fatto, un’esimente molto utilizzata nel disciplinare dei magistrati, che si basa su un’interpretazione molto ampia del concetto di “immagine” della magistratura e viene applicata anche a illeciti di particolare gravità. Di queste 24 condanne, la sanzione è stata la censura in 10 casi, la perdita di anzianità in 8 casi, la sospensione dalle funzioni in 4 e la rimozione in 2 casi.
Così facendo, viene svilito il ruolo del controllo disciplinare, la cui funzione dovrebbe essere quella di garantire il corretto esercizio della professione giudiziaria e la credibilità dell’ordine giudiziario, in cui tutti i cittadini devono riporre fiducia.
La necessità di affidare la disciplina dei magistrati ad un organo diverso, separato dai due CSM, con componenti sorteggiati e indipendenti dalla politica
Anche il procedimento disciplinare sconta l’influenza delle correnti: la sezione disciplinare del CSM è composta da componenti ivi eletti, espressione delle correnti stesse.
Chi viene sottoposto a procedimento disciplinare avrà dunque nel collegio almeno un componente che ha votato; si innesta quindi una logica perversa, per cui chi giudica ha un debito elettorale con chi viene giudicato.
Il sorteggio dei componenti dell’Alta Corte risponde alla esigenza di sottrarre il giudice al rapporto di rappresentanza con chi è giudicato: nessuno elegge il suo giudice.
Magistrati e laici, tramite sorteggio “secco” o “temperato”, saranno liberi da vincoli correntizi o politici.
CONSIDERAZIONI GENERALI CONCLUSIVE
Interesse dei magistrati
La vera ragione per cui molti magistrati si oppongono fermamente a questa riforma risiede nel fatto che il sorteggio toglie alle correnti il potere di governare il CSM, che attualmente è saldamente nelle loro mani, con la possibilità, quindi, di decidere su tutte quelle competenze che, debordando dai compiti affidati dalla Costituzione, si sono via via nel tempo attribuiti. L’eliminazione delle degenerazioni correntizie permetterà invece criteri di merito anziché di appartenenza, ristabilendo responsabilità nell’esercizio delle funzioni, elementi che certamente non saranno graditi a chi gode di privilegi e carriere accelerate.
Soluzione dei problemi della giustizia
È vero che la riforma non interviene direttamente su carenze di organico di magistrati e amministrativi, mancate stabilizzazioni degli addetti all’UPP, situazione drammatica delle carceri, suicidi, applicativi informatici inadeguati o edilizia giudiziaria, perché si tratta di una riforma di sistema che si preoccupa di creare una cornice nuova per la giustizia penale, finalizzata a migliorare qualità della giustizia e tutela dei diritti dei cittadini.
La stessa avrà però anche immediate ricadute in termini di efficienza: meno azioni penali azzardate, meno richieste cautelari infondate, maggior filtro nelle udienze preliminari e predibattimentali, minori impugnazioni, migliori magistrati negli uffici direttivi con conseguente miglioramento complessivo del sistema.
Costi
Con due CSM e l’Alta Corte, non si raddoppiano, o peggio triplicano, i costi per sedi, apparati burocratici e risorse materiali.
Premesso che parlare di costi rispetto alla qualità della giustizia, che incide direttamente sui diritti fondamentali del cittadino, è un argomento populista di basso livello, lo Stato spende ogni anno per la giustizia l’1,27% della sua spesa pubblica (per l’anno 2024) e l’aumento del costo sarebbe di pochi milioni.
Né il CSM dei PM, né tanto meno l’Alta Corte, duplicherebbero i costi dell’attuale CSM, sia perché sarebbero più piccoli e con meno funzioni (in particolare l’Alta Corte), sia perché i costi sarebbero in parte ripartiti nella divisione di funzioni tra i due CSM.
Utilità e trasversalità della riforma
Si tratta di una riforma liberale attesa da trent’anni, che completa il percorso di attuazione del principio costituzionale del giusto processo, resa nell’esclusivo interesse dei cittadini e in parte sostenuta anche dall’attuale minoranza, nonché da autorevoli esponenti della magistratura.
Come tale, non guarda agli interessi di alcuna categoria in particolare, se non a quelli dell’intero popolo italiano, e non ha alcun colore politico.
Non è volta a danneggiare o a indebolire la magistratura, che anzi ne trarrà beneficio, vedendo rafforzata la propria credibilità, autorevolezza, autonomia e indipendenza.
(Avv. Olga FABRIS)
Segretario della Camera Penale di Pordenone
Referente FVG Comitato Camere Penali per il Sì

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