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Adil Belakhdim, il tuo nome significa in arabo “giusto”

Nel 1923 il Capo del Governo Mussolini e re Vittorio Emanuele III firmano un Decreto legge, il n. 602, che porta le ore lavorative obbligatorie giornaliere a otto ore, dalla dodici/ quattordici prima vigenti. Un passo in avanti, dove il retaggio socialista del Duce si sente pienamente.

Di contro, nel 1926 con il Patto di Palazzo Vidoni, Mussolini sostituisce i sindacati dei lavoratori con le Corporazioni fasciste.

Il fascismo ebbe una politica autoritaria ma non antioperaia in senso proprio.

Un altro passo è stato quello del 1944, il fascismo è sconfitto e si entra nella guerra civile. A Roma si incontrano i capi del sindacalismo prefascista, Di Vittorio, Buozzi, Lizzadri, Pastore e Santi, in rappresentanza delle forze e culture comunista, socialista e cattolica. Il principe Umberto, che regge il declinante Regno come Luogotenente del padre, già fuggito a Brindisi dopo l’8 settembre ’43, emana dei decreti “luogotenenziali” su alcuni diritti dei lavoratori, primo fra tutti quello dai licenziamenti.

Questi limitati diritti consistevano essenzialmente solo nella possibilità di rinviare i licenziamenti di padri di famiglia e lavoratori professionali, dando la possibilità di discuterne con i “padroni” da parte delle “commissioni interne”, che però erano presenti quasi solamente nel triangolo industriale di Milano, Torino e Genova. Altrove i licenziamenti restavano liberi e immediati.

Per migliorare le tutele dai licenziamenti si dovette aspettare il 1966, quando fu emanata la legge 604, che introduceva il concetto giuridico della giusta causa e del giustificato motivo, primo momento etico-politico di riconoscimento di un diritto al posto di lavoro, salvo comportamenti offensivi o gravemente scorretti, oppure in caso di crisi aziendale.

Un grande passo in tema di equilibrio dei poteri in azienda e quindi dei diritti dei lavoratori fu l’emanazione della Legge 300 “Statuto dei Diritti dei lavoratori” del 20 maggio 1970. Data che io pretendo sia conosciuta da ogni lavoratore e datore di lavoro. Anche da parte dei lavoratori del Pubblico impiego che spesso confondono il lavoro con il posto di lavoro. Il posto di lavoro, cari impiegati pubblici, si dà solo se c’è il lavoro, non per legge. Difficile da imparare? Il lavoro non si crea per legge!

Lo Statuto introdusse i diritti di organizzazione sindacale e perfezionò con il famoso articolo 18 le tutele dai licenziamenti illegittimi.

Nel mezzo secolo che seguì vi furono varie modifiche ma sostanzialmente il lavoratore del privato, soprattutto se dipendente di aziende strutturate che applicano i contratti, è ancora ampiamente tutelato dalla Legge 300.

Anche quando avvengono crisi aziendali, dal 1968 sono state emanate leggi di tutela con le varie Casse integrazioni e altre provvidenze sempre più generali.

Mi piace citare anche l’emanazione della Legge 108 attorno al 1990, che regolamenta i licenziamenti in aziende con meno di sedici dipendenti, istituendo, in luogo della “tutela reale” prevista dall’art. 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, una modalità risarcitoria per la perdita del lavoro e del posto di lavoro. Alla discussione politica di quella legge partecipai anch’io per una Confederazione sindacale nazionale.

E veniamo alla situazione di Adil. Ebbene, quest’uomo si trovava a lavorare da anni nella vasta area grigia nella quale i diritti di cui sopra sono negletti, dimenticati, sottratti, e aveva cominciato a fare il sindacalista. Lui è morto per cercare di migliorare gli 850 euro al mese che percepivano quelli come lui, per avere qualche diritto alle ferie e a turni di lavoro umani, senza essere chiamati anche di notte, in qualsiasi momento senza alcuna indennità.

Lo sento a me vicino, Adil, vicino alle mie due o tre vite di lavoro: vicino a quando ero nel sindacato confederale con ruoli in grado di poter chiedere ciò che il principio di giustizia rendeva plausibile; vicino a quando ho iniziato ad avere ruoli dirigenti nelle aziende, non derogando mai ai miei princìpi morali, quei princìpi di giustizia che mi hanno forgiato fin dalla lezione di mio padre emigrante; vicino alle mie posizioni attuali di garante del rispetto dei codici etici e della giustizia.

Siamo lì, caro Adil, nome che si può considerare omen, perché in arabo significa “giusto”. Moderato e giusto. Ti sento vicino e prego Dio per te e peri i tuoi cari.

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