Villa Ottelio Savorgnan sul fiume Stella ad Ariis di Rivignano

uccidere, interficere, matar, ἀποκτείνειν (apokteinein, greco), to kill, copâ (friulano)

"La ragazza scappava. Con tutte le sue forze. Correva disperatamente. La vedevo tra le foglie dei cespugli, oltre un canale. C'era un viottolo oltre il canale, lì dove correva la ragazza, veloce, ma a tratti incespicando. Mi pareva di sentire anche delle piccole urla e richieste di aiuto, ma io ero al di qua del canale.

Non capivo perché la ragazza corresse tanto disperatamente. Guardai meglio e a una cinquantina di metri (valutati a occhio) vidi un uomo che correva dietro a lei, che la rincorreva. Un uomo alto con i capelli un po’ lunghi e, mi pareva, brizzolati.

Mi portai oltre i cespugli per vedere se avessi potuto capire meglio e intervenire, perché era chiara la situazione: la ragazza scappava da qualcuno, e stava venendo la sera. La stagione era quella di mezzo, né più estate né già autunno e il sole stava scomparendo dietro una nuvolaglia bassa, oltre la collina già scurita dall’ora crepuscolare.

Cominciai a muovermi velocemente nella direzione della corsa dei due, ma tra me e loro c’era un canale, che mi accorsi essere largo e profondo. La ragazza non perdeva terreno, riuscivo a vederla abbastanza bene, e notai che era alta, bruna, con i capelli lunghi e mossi che sobbalzavano sulle spalle.

Stavo pensando a buttarmi nel canale per attraversarlo in qualche modo. Ero lì lì per farlo, quando a un certo punto intravidi un ponticello che attraversava il canale a un centinaio di metri più avanti, nel senso della corsa di tutti e tre.

Pensai che avrei attraversato il ponticello e mi sarei frapposto tra la ragazza in fuga e chi la inseguiva.

Si trattò di pochi secondi e tutto accadde in un lampo. Non mi ero accorto che negli ultimi istanti l’uomo aveva quasi raggiunto la ragazza, perché questa oramai aveva esaurito le energie per la corsa.

L’aveva già azzannata, più che afferrata, e gettata a terra… io ero arrivato al ponte e mi ero buttato per attraversarlo, ma qualcosa mi bloccò. Qualcosa mi bloccava. Una forza misteriosa, incomprensibile, mi bloccava. Era come se qualcuno con una forza superiore alla mia mi tenesse, non so se per le braccia o per il tronco. Non riuscivo a divincolarmi e urlavo qualcosa alla ragazza: “tieni duro, arrivo, scalcia, muoviti, colpiscilo…”

Ma nulla di buono stava accadendo. L’uomo le era sopra, erano a non più di una ventina di metri da me e vedevo nitidamente l’aggressione. Il buio stava scendendo e cominciava a nascondermi la scena.

A tratti vedevo le grandi mani che la afferravano, ma la mia mente non riusciva a capire perché non riuscissi a strapparmi alla “cosa” che mi tratteneva. Non so quanto sia durata la mia situazione di immobilità forzata, mentre vedevo il groviglio infame dell’aggressione.

L’oscurità era oramai scesa e fu con uno strattone che riuscii finalmente a liberarmi. I venti metri che mi separavano dall’aggressione furono percorsi in un lampo, le mie gambe erano diventate immediatamente da centometrista olimpico. Quando l’uomo mi vide, lasciò la presa e si girò fuggendo. Passai accanto alla ragazza e la vidi semi vestita, con i vestiti strappati, sanguinante, muta.

Ma non mi fermai a soccorrerla, perché qualcosa mi diceva che non era in pericolo, più. Volevo raggiungere l’aggressore, con tutte le mie forze.

E corsi, e corsi, e corsi. Non so per quanti minuti, forse per più di un chilometro, perché a volte mi pareva di star raggiungendolo, e a volte mi pareva si allontanasse. Notte fonda, oramai, in lontananza cani abbaianti e rumore di traffico. Le campane di un villaggio lontano davano il segno dell’Ave Maria di notte.

Correvo. Correva, l’uomo in fuga. Dietro a me, volgendomi rapidamente, avevo visto che la ragazza si stava alzando lentamente, e poi cominciava a venirmi dietro.

Io inseguivo con determinazione l’uomo in fuga, l’aggressore.

A un certo punto incontrai una nebbiosità incomprensibile e un silenzio alto. Ero andato a sbattere contro qualcosa e mi ero afferrato alla “cosa” e la stringevo.

La scena si schiarì e vidi per terra un corpo inerte, supino, con gli occhi chiusi rivolti in alto. Un uomo morto.”

Era l’aggressore. Nel frattempo mi aveva raggiunto la ragazza che riconobbi in mia figlia. Beatrice.

Un sogno di primo mattino che mi è rimasto finora, e ora può andarsene, se vuole, scomparendo nella nebbia notturna della prossima notte.

Si può togliere la vita a un uomo per salvare la vita di chi l’ucciso cercava di togliere?

Ecco la legge (italiana), che conferma quanto Tommaso d’Aquino sosteneva in tema, ammettendo la liceità morale dell’uccisione di chi aggredisca a morte te stesso o un tuo caro, e perfino del tiranno che altrimenti non si riesca a rimuovere dalla sua posizione iniqua verso il popolo.

L’art. 52 del Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO PRIMO – Dei reati in generale → Titolo III – Del reato → Capo I – Del reato consumato e tentato

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere(1) un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale(2) di un’offesa ingiusta(3), sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa(4) [55].

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

  1. a) la propria o la altrui incolumità:
  2. b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione(5).

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone(6).

ART. PRECEDENTEART. SUCCESSIVO

Note

(1) In merito al problema della “fuga” in rapporto con la legittima difesa, ovvero se si possa applicare tale causa di giustificazione al soggetto che poteva evitare l’offesa fuggendo, la dottrina prevalente risponde positivamente quando, in base al criterio del bilanciamento degli interessi, la fuga esporrebbe i beni personali (es.: pericolo di infarto per il cardiopatico) o di terzi (es.: rischio di investire i passanti con una fuga in macchina) a lesioni uguali o superiori alla lesione che provocherebbe all’aggressore difendendosi.
Si ricordi poi che la difesa può riguardare anche quella di un diritto altrui, addirittura di uno sconosciuto (cd difesa altruistica).

(2) Posto che il pericolo deve essere attuale, la dottrina prevalente ha poi individuato un ulteriore possibile requisito, specificando che la legittima difesa è ammissibile anche nel caso di pericolo volontariamente causato, contrariamente a quanto ritiene la giurisprudenza.
S ricordi poi che la legittima difesa trova applicazione, qui senza contrasti, nel caso in cui da un proprio comportamento nasca un pericolo più grave di quello preventivato (si pensi al soggetto che, partecipando ad una rissa (v. 588) senza armi o strumenti contundenti, si veda poi minacciato da un coltello e sia costretto per difendersi a farne uso a sua volta).

(3) A riguardo dell’espressione “offesa ingiusta”, la giurisprudenza ha parlato di “torto” e di “evento dannoso”, prescindendo da considerazioni strettamente giuridiche, come del resto parte della dottrina, la quale ritiene che debba considerarsi l’offesa non come “contra ius”, bensì contraria alle valutazioni sociali di giustizia che sono alla base dell’ ordinamento giuridico.

(4) In merito alla valutazione della proprozionalità tra difesa e offesa, si ritiene, prevalentemente, che debbano essere considerati sia il rapporto tra mezzi difensivi e mezzi offensivi, sia la relazione male minacciato-male inflitto, in aderenza al principio del bilanciamento degli interessi. Quindi, la proporzionalità sarà presente in quei casi in cui il male provocato dall’aggredito risulta essere inferiore, uguale o superiore, in modo tollerabile, a quello subito e dovrà essere valutata attraverso un giudizio ex ante.
Si ricordi poi che è configurabile una legittima difesa putativa (v. 59 4), ovvero quella esercitata a fronte di una la situazione di pericolo che non esiste obiettivamente, ma è supposta erroneamente dall’agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Affinché possa trovare applicazione tale tipologia di legittima difesa è però necessario che l’erroneo convincimento abbia un fondamento obbiettivo. Per chiarire, non è punibile il proprietario di una gioielleria che, ritenendo reale un tentativo di rapina a mano armata simulato, reagisca uccidendo l’apparente aggressore.

(5) Tale comma è stato inserito dalla le. 13 febbraio 2006, n.59 (art. 1), relativamente ai casi di violazione di domicilio cui all’art. 614 del c.p., comma 1 e 2, cui vengono assimilate le violazione di quei luoghi in cui viene esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Il legislatore, in questi casi, ha previsto una presunzione assoluta di proporzione fra difesa e offesa,che opera in presenza di alcuni requisiti: il soggetto che ha posto in essere la legittima difesa aveva il diritto di trovarsi in quel luogo, l’incolumità della persona fosse in pericolo, la legittima difesa è stata attuata attraverso un’arma o un altro strumento di coercizione legittimamente detenuto. Qualora tutte queste condizioni siano presenti la presunzione opera automaticamente, se invece manca anche una queste la presunzione non ha luogo, ma sarà comunque possibile accertare la proporzione fra mezzi di difesa e di offesa.

(6) Tale disposizione è stata modificata dall’art. 1 comma 1 lett. a) della L. 26 aprile 2019 n. 36.

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