Dal conseguimento di diritti sociali e civili equilibrati tra gli uomini e tra i generi, alla “cultura della pretesa”, e da questa alla deriva del “dirittismo”. Nulla è per caso: muore Emma Bonino mentre sto scrivendo questo articolo
PROSSIMAMENTE: “La filosofia del XX secolo passando, questa volta, per il pensiero di Karl Jaspers e di Edmund Husserl. Esistenzialismo e Fenomenologia come approccio alle cose della vita umana e del mondo, fino alla psichiatria di… Franco Basaglia“
Un amico, leggendo l’anticipazione del titolo di questo domenicale sul domenicale scorso, mi ha chiesto come mai avessi collegato il tema dei diritti civili e sociali a una “cultura della pretesa”.
Gli ho suggerito di dare uno sguardo a una delle letterature di psicologia scientifica più interessanti del XX secolo, le dottrine dello psicologo ebreo canadese-americano Eric Berne(stein), di origine ebraico-tedesca, che propose il tema della transazionalità dei modi di essere personologici, che si esprimono – nel tempo – in diversi stati dell’essere-sé-stessi, pur esprimendo costanti tratti di personalità.
Detta in modo semplice, ogni essere umano adulto conserva in sé una parte infantile, Giovanni Pascoli direbbe un “fanciullino”, quando se si riceve un regalo la meraviglia del dono dura un po’ di tempo, ma poi svanisce progressivamente e infine scompare.
Ho fatto un esempio analogo a un amico imprenditore di successo, uomo molto sensibile e attento ai dipendenti, e pure grande appassionato di auto. Per discrezione, non cito i modelli che lo appassionano, ma si tratta del massimo italiano in materia. Bene. Questo signore, cui voglio bene, ha acquistato un modello più recente di un’auto straordinaria che aveva già in una versione precedente di pochi anni.
Gli citai Berne, dicendo che il ragazzino che era rimasto in lui, suscitando un sentimento di non sgradita sorpresa.
Un altro esempio molto meno gradevole: il signor Presidente Donald J. Trump, che è un fanciullino bullo, rimasto tale anche dopo aver acquisito l’uso di ragione, e tuttora (grazie del suggerimento al mio amico Roberto, storico ragioniere artigiano).
Ora, chiarisco subito che questo paragone non vuole mettere sullo stesso piano il progressivo miglioramento delle condizioni civili e sociali del popolo italiano avvenute nell’ultimo mezzo secolo, dagli anni ’60, con ciò che prevede l’analisi transazionale del professor Berne, ma qualche eco di questa, a mio avviso, rimane nei sentimenti e nei pensieri di una collettività, e perfino di una buona parte della cultura sociale.

La legislazione sociale e civile italiana nell’ultimo cinquantennio ha fatto passi enormi, soprattutto nei due ambiti lavoristico e social-familiare, di cui fa parte integrante la “legislazione al femminile” su lavoro e maternità.
LA “PREISTORIA” DEL DIRITTO DEL LAVORO
“Se otto ore vi sembran poche/ provate poi a lavorar/ (…)” sono i primi versi di una classica canzone di inizi ‘900, tipica del mondo delle mondine occupate con la schiena piegata e i piedi nell’acqua, in un lavoro da animali da soma (caro lettore, ti suggerisco il film del 1949 del regista Giuseppe De Santis, Riso amaro, Cesare Pavese nei dintorni, con una straripante Silvana Mangano). Un lavoro che, assieme a quello delle filande, con le mani delle operaie immerse nell’acqua bollente piena di schifosi bozzoli di baco in un fetore insopportabile, causavano precoci e dolorosissime malattie reumatoidi (mia madre Luigia, che a dodici anni andò in filanda a Palmanova e lì stette per due anni).
Mi capita di intravedere un film di Mario Monicelli del 1963, I compagni, con i prodi Marcello Mastroianni e Renato Salvatori, con una splendida Annie Girardot, che fa la prostituta per sbarcare il lunario, nella nevosa e fredda Torino umbertina di fine ‘800, e i primi scioperi nel settore tessile, per passare da 14 a 13 ore di lavoro al giorno. Un Mastroianni che impersona il giovane avvocato Turati, alla testa dei lavoratori in sciopero. Tutto finisce con la cavalleria regia di Pinerolo che disperde i dimostranti lasciando a terra un sedicenne.
Qualche anno dopo, nel 1898, il generale Bava Beccaris avrebbe sparato sulla folla a Milano con (ufficialmente) ottanta morti, ma forse sono state centinaia, per cui re Umberto I lo lodò e lo premiò, per lui improvvidamente, perché due anni dopo, il 29 luglio del 1900, sarebbe caduto nel Parco della Villa Reale di Monza sotto il piombo di Gaetano Bresci, vindice e ultore di tanta oppresssione del popolo.
Solo il 15 Marzo del 1923, il Regio Decreto-Legge n. 692, a firma di re Vittorio Emanuele III e del cavalier Benito Mussolini, Capo del Governo, la giornata lavorativa ordinaria sarebbe stata regolamentata a otto ore da lunedì a sabato, per quarantotto ore settimanali. Questa norma di legge è rimasta in vigore fin quasi alla fine del XX secolo, lentamente modificata in riduzione di orario dalla contrattualistica di categoria.
Nei vent’anni successivi, senza i sindacati dei lavoratori (fatti sparire dal regime fascista), che erano nati l’ultimo decennio del XIX secolo (la prima Cgil unitaria era stata fondata a Genova nel 1892), poco era cambiato.
Non fu fatto di poco momento in tema di diritti sociali e sul lavoro l’Enciclica Rerum Novarum di papa Leone XIII, che costituì i primordi della moderna Dottrina sociale della Chiesa Cattolica.
LE RIFORME NEL DIRITTO DEL LAVORO
Stava finendo la Seconda Guerra mondiale con l’Italia fascista sconfitta e brutalizzata dai nazisti e liberata da altri. 1944: dopo la fuga Brindisi sulla corvetta Baionetta, il reuccio-soldato aveva nominato Luogotenente del Regno suo figlio Umberto. Nell’area antifascista si erano fatti vivi i sindacati veri, quelli d’ante fascismo. Santi, Pastore, Di Vittorio e Buozzi (fucilato dai nazisti dopo uno strano, e ancora non spiegato, intercetto alle porte di Roma, Bruno Buozzi era socialista) si erano messi d’accordo (Patto di Roma) per riorganizzare un vero sindacato unitario dei lavoratori. Il Luogotenente firmò un decreto che riconosceva un ruolo nelle aziende più grandi a delle Commissioni Interne dei lavoratori. E fu il primo momento di timidissima contrattazione. Le Commissioni Interne potevano parzialmente tutelare i lavoratori dai licenziamenti individuali, chiedendo proroghe per dare tempo al licenziando di cercarsi e trovare un nuovo posto di lavoro.
E poi fu il boom, l’Italia rinacque, ma fino al 1966 si poté licenziare chiunque con un gesto tra il venerdì e il lunedì successivo. Le Commissioni Interne riuscivano a fare qualcosa solo nelle aziende maggiori. Qui nel Nordest forse in nessun posto, a Milano, a Torino e a Genova qualche volta.
Nel 1966 con la Legge 604 si introdusse il principio del licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e oggettivo. Due parole su quest’ultima norma: si tratta della possibilità di licenziare se un lavoratore non è più in grado di adempiere a nessuna mansione disponibile in azienda, per limitazioni soggettive, ovvero in ragione della scomparsa di una mansione specifica per un certo tipo di professionalità.
Più nota e forse importante è la figura giuridica della giusta causa, soprattutto dal punto di vista di una filosofia del diritto; il principio vale a tutela da discriminazioni individuali e licenziamenti immotivati e ingiusti. Le fattispecie principali che lo rendono possibile come ragione mancante ovvero probatoria di sanzioni fino al licenziamento individuale erano (e sono): l’insubordinazione, il danneggiamento di beni aziendali, l’appropriazione indebita di beni aziendali, la rissa tra colleghi e l’aggressione ai capi, etc..
1970: il Governo di centro sinistra, DC, PSI, PSDI e PRI, tramite il Ministro del Lavoro, il socialista Giacomo Brodolini, incarica il professor Gino Giugni (che ebbi modo di incontrare a un convegno della Uil nazionale) di redigere un Testo unico generale per regolamentare i rapporti di lavoro nei settori privati, che diventerà la Legge 300 del 20 Maggio 1970 Statuto dei diritti dei lavoratori.
Lo Statuto norma un po’ tutti gli aspetti del rapporto di lavoro che non sono presenti nel Codice civile e nei Contratti collettivi nazionale di categoria: a) aspetti della tutela della salute e sicurezza; b) divieto di indagini offensive della personalità della persona; c) procedure disciplinari ordinarie e riferibili ai licenziamenti individuali (artt. 7 e 18); d) diritto di organizzazione sindacale, assemblee sindacali retribuite, elezione dei rappresentanti dei lavoratori (RSU) con ruolo contrattuale interno, anche pedagogico verso i lavoratori, anche se qualche sindacalista non lo sa (bisogna studiare, cari miei!); e) possibilità di distacco per consentire al lavoratore di adempiere a cariche elettive pubbliche e sindacali, con la conservazione del posto di lavoro senza oneri finanziari per l’azienda. Questi gli aspetti principali.
Nel tempo, altri giuristi e altri governi, sia di centrodestra sia di centrosinistra, hanno apportato alcune modifiche allo Statuto, ma non sostanziali, vista l’ampissima letteratura giuridica intercorsa dal 1970 a oggi. Ricordo persone come Ezio Tarantelli, vicino alla Cisl, Massimo D’Antona, legato alla Cgil e Marco Biagi, più prossimo alla Uil (che ebbi modo di incontrare a un convegno di Diritto del lavoro), tutti e tre – individualmente – di area cattolico democratica e socialista, accademici e consulenti esperti, tutti uniti da un comune destino, come vittime del terrorismo rosso delle Brigate Rosse. Riformisti, come me.
Le Brigate Rosse e le altre organizzazioni del terrore non sopportavano, anzi temevano i riformisti. Lo affermo avendo da sempre le medesime posizioni politiche ed etiche delle tre eminenti personalità citate, che sono state vittime della civiltà del lavoro e della democrazia.
Nell’ultimo mezzo secolo numerose sono state ulteriori riforme di ambito lavoristico. Le principali possono essere considerate le seguenti due: a) il lavoro in somministrazione, che ha permesso uno snellimento notevole del mercato del lavoro, aumentando la flessibilità e le opportunità di impiego; dopo un primo periodo nel quale i sindacati erano contrari, in seguito hanno compreso e sostenuto questo sistema; b) lo smart working, vale a dire una modalità ancora più flessibile, consentendo operatività regolari di attività attuabili con i più aggiornati strumenti informatici e telematici: amministrazione, commercializzazione e marketing, progettazione di macchine e impianti sono diventati possibili anche lavorando a distanza, presso gli stessi domicili, rispetto alle case madri aziendali.
Resta solo da dire che, nonostante molte critiche non siano state risparmiate a questi nuovi modelli, le Regole italiane degli stessi sono considerate tra le migliori, se non le migliori del mondo. Molti stati in sviluppo le stanno imitando. Ricordo in proposito che il Governo afgano (incredibile scriptu!) in carica nel 1999 chiese a Massimo D’Alema, quando era Presidente del Consiglio, documentazioni legislative sui temi lavoristici.
LE RIFORME NEL DIRITTO DI FAMIGLIA
Lina Merlin e Tina Anselmi, la prima senatrice socialista, la seconda senatrice democristiana sono forse le due donne-in-politica più significative nel dopoguerra, insieme con l’onorevole Nilde Iotti, comunista, più impegnata a livello istituzionale e meno a livello governativo.
Nel 1975 è stato cambiato il vecchio diritto di famiglia che prevedeva il marito come capo famiglia e supremo decisore di ogni cosa concernente la famiglia stessa e i figli.
La riforma del diritto di famiglia in Italia, introdotta principalmente con la legge n. 151 del 19 maggio 1975 e preceduta dalla legge sul divorzio del 1970, ha dato un colpo decisivo al “modello patriarcale” del Codice Civile del 1942, realizzando sostanzialmente il principio di uguaglianza tra i sessi previsto dalla Costituzione (art. 3 primo comma). La legge 898 sul divorzio del 1970, frutto del lavoro politico del friulano Loris Fortuna, socialista e del liberale Baslini, è stata confermata da un referendum celebrato quattro anni dopo con il 58% dei suffragi. Il dibattito nazionale in tema è stato feroce, tra una DC (con il sostegno missino) e l’impegno abbastanza generale (non totale) della Chiesa, e le forze laiche (Partito Radicale in testa) e di sinistra, ma alla fine la misura legislativa ha trovato una collocazione accettabile per il contesto sociale nazionale.
Altrettanto si può dire, per il percorso giuridico, della normativa sull’interruzione di gravidanza (L. 194/ 1998).
Le altre misure legislative fondamentali di questo cambiamento sono state: a) quella concernente la parità tra i coniugi (L. 1511/1975), che ha abolito la potestà maschile, stabilendo che marito e moglie hanno eguali diritti e doveri; b) quella riguardante la potestà genitoriale, che modifica la patria potestà, prima esercitata solo dal padre, con l’attribuzione ad entrambi i genitori, da esercitare assieme nell’interesse dei figli; c) quella che norma il regime patrimoniale, con l’introduzione della comunione dei beni, come regola automatica per i nuovi matrimoni (salvo diversa scelta), riconoscendo anche il valore economico del lavoro domestico; d) la norma afferente i figli nati fuori dal matrimonio. In questo caso la riforma ha migliorato la tutela dei figli naturali (allora definiti illegittimi), garantendo loro diritti successori e il diritto alla ricerca della paternità.
LE RIFORME AL FEMMINILE
Tina Lagostena Bassi è stata un grande avvocato socialista, tutrice esemplare di innumerevoli donne. La cito assieme all’onorevole democristiana Tina Anselmi, per meriti superiori, a mio avviso.
Di seguito esaminiamo le principali norme a tutela delle lavoratrici: la Legge 903/1977 sancì il divieto assoluto di qualsiasi discriminazione basata sul sesso in materia di retribuzione, mansioni, qualifica e progressione di carriera; vietò ogni discriminazione di genere per l’accesso a qualsiasi tipo di impiego e settore lavorativo, superando le vecchie tabelle salariali che spesso collocavano le lavoratrici in livelli inferiori rispetto agli uomini a parità di lavoro; introdusse importanti tutele per la lavoratrice madre, gettando le basi per la condivisione dei congedi parentali (sebbene in forme inizialmente molto diverse da quelle odierne).
La legislazione italiana ed europea sulle pari opportunità e sulla parità di genere
Questa normativa si fonda su principi della Costituzione repubblicana e su norme continuamente evolventesi a livello nazionale ed europeo, al fine di eliminare le discriminazioni di genere e per sviluppare situazioni di effettiva eguagllianza tra i sessi sul lavoro, in famiglia, nella società e nella politica.
Ne richiamo le fonti: a) Costituzione Italiana (Artt. 3, 37, 51: l’articolo 3 sancisce l’uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, mentre l’articolo 37 tutela la lavoratrice e garantisce parità di condizioni e retribuzione rispetto agli uomini, b) il Codice delle Pari opportunità (D.Lgs. 198/2006) è il testo di riferimento principale che raccoglie e coordina le disposizioni vigenti in materia di uguaglianza di genere, di recente aggiornato dal D.Lgs. 91/2026.
Parità di Genere nel Lavoro e Nuovi Obblighi
La Legge 162/2021 ha modificato il Codice delle Pari Opportunità per contrastare il divario salariale (gender pay gap) e introdurre la certificazione della parità di genere per le aziende, accompagnata da criteri premiali nei bandi di gara pubblici e sgravi contributivi; ha inoltre inserito i Divieti di discriminazione: Il Codice vieta qualsiasi disparità di trattamento nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella retribuzione e tutela i lavoratori contro il mobbing e le molestie sessuali.
Rappresentanza Politica e Quote di Genere
La Legge Golfo-Mosca (L. 120/2011) ha introdotto l’obbligo di quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e pubbliche, portando l’Italia ai vertici europei in materia di presenza femminile nei CdA, mentre per il cosiddetto riequilibrio di genere (L. 215/2012) promuove la parità di accesso nelle liste e nelle cariche elettive degli enti locali e regionali; infine, è stata emanata la certificazione di parità di genere per le aziende con obblighi di trasparenza salariale
La tutela delle lavoratrici madri
La Legge fondamentale è del 1971 (n. 1204), introducenddo importanti diritti per le madri lavoratrici dipendenti. Eccole: a) l’astensione obbligatoria: stop al lavoro per 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo; b) il divieto di licenziamento: è vietato licenziare la donna dall’inizio della gravidanza fino a un anno di età del bambino; c) la tutela della salute: vi è il divieto di svolgere lavori faticosi, pesanti o pericolosi durante la gestazione e nei mesi seguenti; d) i riposi giornalieri: vi è il diritto a permessi retribuiti per l’allattamento durante la giornata lavorativa.
LA CULTURA DELLA PRETESA E IL “DIRITTISMO”
Si può tranquillamente registrare l’acquisizione di legittimi – ed eticamente fondati – diritti civili e sociali da parte del Popolo italiano nell’ultimo mezzo secolo, assieme a un diffondersi del tema nell’area occidentale, mentre fuori dall’Occidente (Russia, Cina, aree islamiche in prevalenza) questi diritti non sussistono, per cui, più che di diritti civili e sociali bisognerebbe colà parlare di diritti di sopravvivenza. Tengono conto di ciò coloro che mettono sullo stesso piano l’Ucraina con tutti i suoi limiti di nazione in guerra, l’Occidente tutto e la Russia putinana?
E questo accade mentre le forze di sinistra occidentali vivono uno strano e pericoloso paradosso: mentre si battono a casa loro, dove i diritti di cui sopra ci sono, cioè negli stessi paesi occidentali – per i diritti, tutti, lgbtq+, woke (che forse sta entrando in crisi), non hanno nessuna remora a sostenere coloro che nei propri paesi di origine dei diritti non conosce neanche il significato semantico, in un rossobrunismo preoccupante e insensato. Vi è una strana e malsana alleanza tra frange di sinistra, antisemitismo travestito da antisionismo (e poi, di quale antisionismo si parla?… perché io, ad esempio, condivido il sionismo di Theodor Herzl), e destre di varia natura.
Mi sto chiedendo se – in questa ingarbugliata, confusa e sgangherata situazione – sia il caso che io mi definisca ancora socialdemocratico, se le cose stanno così nella sinistra occidentale.
Culturalmente, con l’inizio del terzo millennio si è sviluppata una “cultura della pretesa” che non riesce a declinare il tema dei diritti con il tema dei doveri. Un “tema dei diritti” che è diventato la sua patologia, il “dirittismo”, ispirato e rafforzato da una sorta di “cultura della pretesa”.
La “cultura della pretesa” è una sub-cultura che può essere chiamata anche “dirittismo”, ed è fuorviante sotto due profili: a) quello etico generale, perché non coglie l’essenziale di ciò che deve essere inteso concordemente come diritto, cioè come cosa-giusta che tutti debbono avere e godere, un qualcosa basata su fondamenti etici chiari che pongono l’intangibilità dell’uomo-nella-natura al vertice e al centro; b) quello etico specifico perché crea ingiustizie tra uguali-diversi, in quanto non tiene conto che ogni essere umano possiede uguale dignità e valore rispetto a ogni altro, ma nel cotempo è – ontologicamente – soggetto unico nel novero di qualsiasi comunità-collettività.
Neuro-psichiatricamente si può anche pensare che, in alcune persone che paiono irrragionevoli, sussistano gravi patologie che riconoscono deficit emotivi e concomitanti carenze di strutture cognitive razionali, in base a difettosità di carattere biologico nell’ambito cerebrale orbito-frontale e nell’area limbica, che presiedono – rispettivamente – alle due dimensioni (cf. Bowlby e altri).
Qualcuno mi chiede se io non sia ossessionato dalla “tragedia di Garlasco”: rispondo qui: no, sono solo consapevole (ritengo, tra non pochi) che si tratta di una vicenda epocale che cambierà diritto, psicologia-psichiatria ed etica in Italia. Perché cito “Garlasco”? Perché in questa vicenda si osservano diversi casi ascrivibili a difettosità mentali come sopra richiamate: a) narcisismo maligno, b) machiavellismo, c) psicopatia (cf. Troisi e altri), quando le evidenze non bastano a dare certezza di verità a qualcuno che si rifiuta di accettare che una certa realtà-sia-vera, e viceversa, così come recitano i documenti, e non altro che si è dimostrato falso. Preciso: a), b) e c) non attengono solo le persone indagate, ma anche parenti o co-relati, nonché alcuni commentatori e opinionisti.
La sub-cultura woke, che grazieadio più di qualcuno comincia a contrastare, è la cultura di un “diritto” di cambiare la storia! Di cambiare le storie, i racconti, le cronache, le narrazioni, perfino il mito.
Concettualmente, semanticamente, filosoficamente, in questo modo si confondono i diritti con i desideri.
Un esempio sotto il profilo dell’etica della vita umana: la pratica già diffusa della maternità surrogata, a mio avviso, è inaccettabile, non è un diritto, ma la soddisfazione di un desiderio genitoriale che non si è disponibili (o non si può) soddisfare con i propri corpi generativi.
Avere un figlio non-è un diritto, ma è un dono-che-non-ha-donatori e nemmeno percettori del dono. Paradosso? No, poiché le due figure genitoriali coincidono nell’atto generativo-procreativo, padre e madre sono uno, un Uno “plotiniano” dove il donante e il ricevente è-sono l’una e l’altro, reciprocamente.
EMMA BONINO DA BRA
Poche parole per la notissima donna, militante liberale, ancor prima che radicale, coraggiosa e coerente. Essendo nata a Bra, in Piemonte, amava dire di essere in-bra-nata, e poi: “se hai la bicicletta, bisogna pedalare, altrimenti cadi“.
Potrei anche fermarmi qui, perché i più sanno chi era questa signora piemontese, che sapeva parlare in inglese come nessuno dei politici nostrani. Lontanissima da lui sui temi di etica della vita umana, aveva un’amicizia sincera con papa Francesco. La schiettezza e la sincerità li faceva, se non simili, adatti a un rapporto dialogico vero ed onesto.
Nel 1999 si era condidata alla Presidenza della Repubblica con lo slogan “Finalmente l’uomo giusto“. Finissima ironia che la distanzia una galassia dalla maggior pate delle donne politiche attuali. La maestrina Salis (20.000 euro al mese a Strasburgo), quella che licenzia i collaboratori senza giusta causa, non sarebbe in grado di comprendere uno slogan del genere, e nemmeno Boldrini. Bonino è stata la quarta donna più importante della Repubblica Italiana, dopo le tre sopra citate, Merlin, Anselmi e Iotti. Ora, a sx non ne trovo, salvo Picierno e qualche altra che mi sfugge.
Bonino, donna dei diritti capace di guardare da ogni parte, militante mai distante dalle cose-reali come accade alle militonte, specifico genere non sprovvisto di esemplari, a destra e a manca.
Ultimissime, a proposito di ateismo/ agnosticismo. Bonino litigò con Giacinto (Marco) Pannella qualche anno prima che il carismatico morisse, e non riuscirono mai più a parlarsi. Emma ebbe a dire: “Mi dispiace, ma da qualche parte sono sicura che ci rivedremo“.
Post correlati
0 Comments