Il signor Procuratore della Repubblica di Napoli dottore Nicola Gratteri afferma: “Non si può discutere di grazia (all’orefice Mario Roggero) come al Bar dello Sport”. Per parte mia, se ovviamente condivido il rifiuto di ogni superficialità, esprimo una lode al Bar dello Sport, che frequento anch’io, caro Gratteri, e lì, con la Gazzetta dello Sport in lettura, discuto con chiunque di cose serie e men serie, con civile urbanità… ovvero – con un cambiamento radicale di prospettiva – perfino dell’illusione del mondo giusto. Senza perdere mai la speranza
(PROSSIMAMENTE: 1) “Mala tempora currunt, sed tempora bona veniant, quia in spe confido“, val a dire viviamo tempi bui, ma verranno tempi buoni, perché ho speranza“; 2) “Cogito, vel dubito, ergo sum”, cioè penso, ovvero dubito, dunque sono: è il principio di soggettività che, secondo René Descartes e il suo antico ispiratore sant’Agostino, ritenevano quale fondamento della verità-del-reale. Il dubbio metodico o sistematico nella contemporaneità viene collegato al cosiddetto “complottismo”, che dice: se una cosa accade, accade non solo perché c’è un rapporto diretto fra causa agente ed effetto (come peraltro neppure David Hume credeva), ma soprattutto poiché c’è una con-venienza di alcuni (almeno da due soggetti umani agenti in su), non solo del singolo, che accada un qualcosa)
Il signor Procuratore della Repubblica di Napoli dottore Nicola Gratteri afferma: “Non si può discutere di grazia (all’orefice Mario Roggero) come al Bar dello Sport“. Per parte mia, se ovviamente condivido il rifiuto di ogni superficialità, esprimo una lode al Bar dello Sport, che frequento anch’io, caro Gratteri, e lì, con la Gazzetta dello Sport in lettura, discuto con chiunque di cose serie e men serie, con civile urbanità… ovvero – con un cambio radicale di prospettiva – perfino dell’illusione del mondo giusto. Senza perdere mai la speranza.

Ho qui sopra riscritto il titolo del pezzo, affinché il mio pensiero sia chiaro fin dall’inizio. Oh caro dottore Gratteri, devo dirlo, nonostante sia forse un ingenuo ma non un sempliciotto, vado ogni giorno per una mezz’oretta al Bar dello Sport a leggere la Rosea. Pertanto, sulla base di un sillogismo logico in forma di entimema (lei sa che cos’è un entimema, vero?), il suo velato disprezzo per quel dignitosissimo luogo di incontro, glielo reinvio in vista di una sua pacata riflessione.
L’OMICIDIO VOLONTARIO
Il tema dell’articolo odierno è la vicenda riguardante l’orefice Mario Roggero, condannato a quasi quindici anni di carcere per avere ucciso due persone (due ladri) nelle circostanza di una rapina al negozio di cui è proprietario in quel di Grinzane Cavour, in Piemonte. Doveroso è innanzitutto richiamare la normativa penale afferente l’omicidio volontario (o doloso). Questo delitto è disciplinato dall’art. 575 del Codice Penale italiano, il quale stabilisce che «chiunque cagioni la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno». La sanzione può essere più grave, fino all’ergastolo, se vengono constatate condizioni oggettive che costituiscano delle aggravanti, come il vincolo affettivo e familiare, oppure mostrino elementi di inutile crudeltà, vanità o abiezione.
Roggero ha “preso” quattordici anni per due omicidi e quindi, come qualcuno dice: “può stare contento di uscire dal carcere a 86 anni, oltre la soglia media di vita di un maschio italiano, che supera di poco gli 80 anni“.
IL DUPLICE OMICIDIO DEI LADRI NEL NEGOZIO DI GRINZANE CAVOUR DURANTE LA QUINTA RAPINA SUBITA DAL SIGNOR MARIO ROGGERO, OREFICE PIEMONTESE
La Corte di Assise di Asti ha confermato la condanna a 14 anni e nove mesi per l’omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio di un terzo rapinatore a Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour (Torino). La storia è abbastanza nota, ma ricordiamo i fatti. Il 28 aprile del 2021 tre rapinatori italiani, armati di coltello e di pistola giocattolo (ma lo si seppe in seguito) irrompono nella sua gioielleria e minacciando e picchiando lui, la moglie e la figlia, svaligiano il negozio per poi scappare dal retro. Mentre stanno per salire sull’auto, Mario Roggero esce dal negozio con una pistola e li insegue sparando per strada, puntando dritto ai corpi dei rapinatori, fino ad ucciderne due e ferirne gravemente uno.
Si trattava della quinta rapina subita in pochi anni.
HO LETTO ALCUNE CARTE E HO ASCOLTATO IL RACCONTO
Pur non avendo a disposizione un’analisi personologica della persona, mi sento di affermare che il signor Roggero non è un criminale assassino. Parto da un’affermazione apodittica, nonostante per la legge e per la fattualità che si descrive con termini giuridici precisi: l’uccisione di una persona è un assassinio.
L’orefice piemontese non è un assassino-dentro, ma un uomo che si è trovato per la quinta volta in circostanze drammatiche svolte in pochi minuti e ha reagito come ha potuto.
Quando ci si trova una pistola puntata alla testa si può reagire in tre modi alternativi, come spiegano i manuali di psicologia generale, che io qui riassumo con un linguaggio popolano: 1) o si sviene, 2) o ce la si fa addosso, 3) oppure si reagisce, ed è questo che ha fatto Roggero. Più avanti racconterò di un’aggressione subita da me un paio di anni fa in pieno giorno in Udine.
L’uomo, come detto, era stato rapinato diverse volte anni prima e tutto si era risolto con una vertenza che aveva condannato i due catanesi colpevoli di una delle rapine a rifondergli 350 mila euro, ma versarono in tutto 100 euro, e il resto (349.900 euro) non venne mai recuperato. Una presa in giro inqualificabile, figlia di un sistema che a volte fa fatica a difendere le persone aggredite, le vittime. E che genera un certo nervoso, forse.
Nel caso del 2021, in cui ci sono stati due morti, le cose sono andate in modo peggiore. I tre criminali erano armati con imitazioni di pistole Beretta calibro 9, indistinguibili dai modelli funzionanti. In negozio c’erano, oltre al titolare, anche sua moglie e una delle sue figlie. Come nel 2005 c’è stato uno scontro fisico che Roggero ha affrontato, e poi un susseguirsi di avvenimenti rapidissimi che hanno portato l’orefice a sparare a chi gli stava puntando contro delle pistole.
Analizzando i fatti, è-vero che Roggero ha inseguito i rapinatori, e certamente ha sparato fuori dal negozio, perché temeva che nel trambusto i criminali stessero rapendo sua moglie e la stessero caricando in auto. Per questo è uscito e ha sparato, sostiene egli stesso. La sentenza di condanna, invece, parla di un inseguimento dei rapinatori non provocato dal timore per la moglie che (lui avrebbe verificato) parrebbe essere rimasta in negozio.
Se le cose sono andate come spiega lui si è trattato di legittima difesa, al contrario, no.
LA LEGITTIMA DIFESA
Tommaso d’Aquino giustifica la legittima difesa nella Summa Theologiae (II-II, q. 64, a. 7) tramite il principio del duplice effetto. Un singolo atto può avere due conseguenze: una voluta (salvare la propria vita) e una preterintenzionale (l’uccisione dell’aggressore). È moralmente lecita a patto che la reazione sia proporzionata. Difendere la propria vita è un dovere primario e un istinto naturale di conservazione. L’atto di difesa è legittimo. Non è necessario rinunciare alla propria incolumità per evitare l’uccisione dell’aggressore.
L’intenzione di chi si difende deve essere preservare la propria vita, non uccidere. L’uccisione, sebbene prevedibile, non deve essere l’obiettivo principale (principio del duplice effetto). La reazione deve essere proporzionata e strettamente limitata a ciò che è necessario per respingere il pericolo. Se si usa una violenza maggiore del necessario, l’atto diventa illecito. La difesa personale non deve mai giustificare l’intenzione di uccidere un innocente; la violenza è lecita solo contro l’aggressore ingiusto.
L’istituto della legittima difesa è contemplato all’art. 52 del codice penale italiano, che nella formulazione attuale recita: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi previsti dall’articolo 614 c.p., primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.”
COME FUNZIONA IN ALCUNI ALTRI PAESI
Al fine di documentare una comparazione sul tema, riporto una breve sintesi degli ordinamenti presenti in alcuni Paesi europei:
In Francia la légitime défense è disciplinata dagli articoli 122-5 e 122-6 del Code, laddove la legge francese distingue l’incolumità personale dalla proprietà privata ed è molto rigorosa circa la possibilità dell’uso di armi a difesa del rapinato, mentre l’aggressione deve essere attuale o imminente.
In Germania la Northwer, la legittima difesa, è regolata dall’art. 32 del Codice Penale (StGB); essa consente di respingere un’aggressione ingiusta, in atto o imminente, verso sé stessi o altri. L’ordinamento è assai severo con l’aggressore, non richiedendo un vincolo di stretta proporzionalità (esempre difficilissimo da stabilire se “da seduti sul divano di casa” o anche se ci si trova nell’ufficio di un Procuratore in ruolo) tra i mezzi usati e il danno minacciato. Il cittadino aggredito non è tenuto a scappare come prima opzione, ma può anche difendersi sul posto con le armi.
In un eventuale giudizio il magistrato deve tenere sempre conto della non misurabilità astratta del turbamento, della paura o del panico caratteristici e strettamente personali della persona aggredita.
In Gran Bretagna la legittima difesa è basata sull’utilizzo di una forza proporzionata per proteggere sé stessi, gli altri o la propria abitazione da un pericolo. La reazione deve essere commisurata al pericolo percepito. Ecco che anche in questo caso si rinvia al giudizio di un soggetto terzo come la magistratura, che deve “vestirsi dei panni dell’aggredito”, se e come può.
Negli Stati Uniti d’America la normativa si differenzia da uno Stato a un altro; i principi generali sono quelli citati sopra, ma le differenze sussistono quando si tratta di decidere gli ambiti logistici entro i quali possono essere usate le armi a difesa personale o di una proprietà: il Texas (com’è intuibile per cultura storica) è legittimo difendersi con l’uso delle armi fino a che l’aggredito non ritenga di essere completamente al sicuro dall’aggressore.
DEVE ESSERCI IL PENTIMENTO PER LA GRAZIA
Roggero non vada dietro a Salvini o a Vannacci, e l’opposizione non sfrutti ogni occasione per polemizzare. Per una richiesta di grazia deve manifestarsi un pentimento sincero per il male fatto, ché di male si tratta nel caso del signor Roggero, anche se il male da lui perpetrato ha avuto inizio da un male perpetrato da altri.
Occorre anche che si curi una giusta tempestività nelle richieste di grazia all’istruzione ad essa preposta, che in Italia è la Presidenza della Repubblica, dove il Ministro della Giustizia ha un ruolo.
L’ISTITUTO PRESIDENZIALE DELLA GRAZIA
L’istituto della grazia in Italia è una prerogativa del Presidente della Repubblica italiana, derivante dalla tradizione monarchica, prevista dall’articolo 87 della Costituzione. Consiste in un provvedimento di clemenza individuale che estingue la pena inflitta o la commuta in una misura meno grave, a condizione che vi sia una sentenza di condanna definitiva. Come funziona il procedimento: 1) La richiesta può essere presentata dal condannato, da un familiare, dal convivente, dal tutore o da un avvocato. In alternativa, può essere avviata d’ufficio dal Ministro della Giustizia; 2) Il Ministero della Giustizia svolge l’istruttoria tecnica raccogliendo i pareri dei magistrati di sorveglianza e della procura generale, redigendo una relazione; 3) La Corte Costituzionale ha stabilito (con la storica sentenza n. 200/2006) che la decisione finale spetta esclusivamente al Capo dello Stato, che può accogliere o meno la richiesta, mentre il Ministro svolge una funzione istruttoria.
ALCUNE STATISTICHE SULLE OPINIONI DEGLI iTALIANI
Non le riporto in dettaglio, ma sono comunque disponibili alcune statistiche sull’opinione degl Italiani nel merito della legittima difesa. Sembra provalere una abbastanza larga accettazione di atti che privilegino la difesa dell’aggredito anche a costo di danni importanti all’aggressore.
Si può dire che il cittadino si sente insicuro, e pertanto tende ad accentuare ed accettare una reazione forte all’aggressione.
UN EPISODIO FRIULANO, ANZI DUE
Episodio accaduto qualche giorno fa nel mio (purtroppo anodino) paesone friulano: bar enoteca, un signore marocchino dà fastidio a una signora che reagisce, a quel punto lui la schiaffeggia (si vede che per la cultura dello schiaffeggiatore la donna deve accettare senza reagire, come sostiene un lavoratore bengalese in un’azienda che seguo e che per tale ragione non sarà confermato contrattualmente: un’azienda deve garantire la sicurezza ai propri dipendenti, ma non è un setting psico-morale), interviene la barista e si becca anch’ella uno ceffone più forte che la fa sanguinare; intervengono due avventori che lo bloccano, mentre nel frattempo qualcuno ha chiamato i carabinieri, che arrivano e prelevano l’uomo.
Certamente sarà stato denunziato all’Autorità giudiziaria. Il signore in questione è già beatamente in giro, perché lo ho visto.
C’è, tra persone che stimo e per cui provo affetto, chi spiega come il signor Roggero si sia meritato tutti i quattrodici anni di carcere che gli sono stati inflitti per aver ucciso due ladri in fuga dal suo negozio.
Che cosa dire del relativamente piccolo episodio raccontato?
Altro caso già da me narrato in questa sede. Due anni fa sono stato aggredito da un signore (seppi in seguito che era kossovaro, ma ciò non ha per me alcuna importanza) alto un metro e ottanta come me, però con almeno quindici chili in più e forse più di quindici anni in meno.
Mi sono difeso utilizzando ciò che sapevo fare fin da giovane: siccome mi aveva messo le mani addosso da dietro chiedendo soldi con insistenza brutale, prima gli ho detto di lasciarmi stare, poi mi sono girato e lo ho allontanato a due mani, poi ancora, siccome mi veniva addosso, gli ho piazzato un pugno secco nello sterno; ha barcollato e se ne è andato lamentandosi.
Ho fatto bene o avrei dovuto farmi malmenare ed estorcere i soldi che voleva? Mentre si allontanava ho fatto a tempo a dirgli che se mi avesse chiesto gentilmente soldi qualcosa gli avrei dato.
Io penso di essermi comportato secondo una morale di rispetto dell’uomo, a partire dal rispetto per me stesso, atto primario naturale legato all’sitinto di sopravvivenza, peraltro unica condizione per poter aiutare, in secundis, chiunque.
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