Della nascita dello stato di diritto e della giustizia, sia come una delle quattro principali virtù umane (una cum prudentia, fortitudine et temperantia), studiate fin da Aristotele, e poi dalla filosofia cristiana (Tommaso d’Aquino) e da quella moderna (Kant), sia come sistema essenziale dello stato (possibilmente democratico). La giustizia, oltre che virtù, è dunque l’oggetto formale di uno dei tre poteri dello stato moderno descritti da John Locke e da Montesquieu (Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu), appunto quello giudiziario, assieme a quello legislativo e a quello esecutivo. La riforma della giustizia che la politica italiana si appresta ad attuare in questi mesi, deve comunque tenere conto di tutta la storia precedente che ha portato la società occidentale a passare dal potere assoluto di re e imperatori allo stato-di-diritto
- DALL’ANTICHITA’ AI SECOLI DICIASSETTESIMO E DICIOTTESIMO, E FINO AI GIORNI NOSTRI. UNA SINTESI STORICA
1.1. L’antichità. Quando vi fu la sedentarizzazione delle tribù e delle prime popolazioni, vale a dire più o meno dalla fondazione di Gerico in poi, vennero individuate le prime figure leader, che spesso adempivano, a volte assieme ad un’altra figura, sia ai primi ruoli “politico-amministrativi” (capo tribù) sia a quelli sacral-religiosi (sciamano), che nelle culture più “naturali” sono rimaste tali fino al XX secolo, come nel caso delle tribù dei nativi americani di quelli africani e di quelli siberiani, come esempi.

Le regole di codesti primi agglomerati umani, che potevano contare al massimo di circa 150 componenti (cf. Robin Dunbar, Come la religione si è evoluta, ed. Mimesis, Milano 2024, e altri), costituiti per ragioni di reciproca difesa e di pratica sussistenza, erano solamente verbali, e come tali trasmesse di generazione in generazione. Quando si formarono le prime strutture “statuali” come nell’antico Egitto (in questo articolo non mi riferirò alle esperienze dell’Oriente inteso come estremo, per mia incompetenza), ed era stata inventata la scrittura, le norme comportamentali e le sanzioni previste in caso di violazioni, furono tra i primi argomenti ad essere trasmessi “fisicamente” per iscritto, come nel caso della Stele di Hammurapi (sec. XIX a. C., conservata al Louvre di Parigi), che con il nome del re Sumero indicava una legislazione di base ispirata ai primissimi principi morali della convivenza tra esseri umani. Solo di qualche secolo successiva si registra la tradizione biblica, connessa alle regolamentazioni legislative egiziane e del mondo caldeo-sumerico, e poi assiro-babilonese, specialmente nei libri Esodo e Deuteronomio.
1.2. Filosofia greca e Diritto romano. Nella seconda parte del primo millennio a. C. in Grecia si sviluppò un sistema filosofico complesso, che si dedicò, prima allo studio della natura e poi allo studio dell’uomo e dell’organizzazione sociale e politica. Platone, Aristotele, soprattutto, e la scuola degli Stoci, nei loro testi di etica, ricompresero, sia i temi del comportamento umano, improntato a vizi e virtù, sia le tematiche della politica rispetto all’amministrazione e alla gestione della giustizia pubblica e privata. Ad Atene, tra il V e il IV sec. ci si esercitò nella prima forma di democrazia (età di Pericle) se pure limitata per censo.
Propongo un cenno al concetto di giustizia come virtù morale, citando solo Aristotele. Per lo Stagirita la giustizia è forse la più importante delle virtù umane, perché regola i rapporti tra gli uomini e tra questi e lo stato. Ne ha trattato in ciascuna delle sue tre Etiche (Grande, a Nicomaco ed Eudemia), ma soprattutto nell’Etica a Nicomaco, dedicata a suo figlio, e che forse gli fu utile anche come precettore di Alessandro il Macedone giovanissimo che re Filippo gli aveva affidato per istruirlo (mi pare che i risultati di tale formazione si videro ampiamente). Per Aristotele, la giustizia, cui dedica l’intero Libro V della citata Etica è una qualità dell’anima umana molto complessa, e si può riassumere come segue: la giustizia è una disposizione stabile dell’animo a fare ciò che è giusto e a volere il bene altrui (come poterlo dire meglio?), essenziale per l’equilibrio della vita sociale della pòlis e per la felicità (eudaimonìa) degli esseri umani. Si distingue innanzitutto tra giustizia universale (rispetto delle leggi) e quella particolare, proponendo – più in dettaglio – la giustizia distributiva (uguaglianza proporzionale nella distribuzione di beni/onori) e la giustizia correttiva (ripristino dell’uguaglianza nei rapporti privati, tramite aritmetica), che potrebbe ricordare abbastanza il nostro welfare (a me piace dire che se l’aristocratico Platone vagheggiava una specie di città ideale dove si potesse realizzare un’utopia comunistica governata dalla filosofia, come si legge nel dialogo La Repubblica, echeggiando un pochino, forse, un certo chic-radicalismo odierno, Aristotele invece si poneva come una specie di socialista democratico, realista e pragmatico, tutte affermazioni mie da prendere cum grano salis, illuminati dalla scienza ermeneutica di Hans Georg Gadamer, di Paul Ricoeur e di Luigi Pareyson, che ci mettono sempre in guardia dal pericolo degli anacronismi morali). Cruciale è il legame con l’equità (epikeia), che corregge la legge universale per i casi particolari, mirando alla vera giustizia.
Piccola nota a margine sul paragone da me sopra azzardato tra utopia socio-politica platonica e sinistra odierna: ovviamente non ci sarebbe storia tra i filosofi-governanti descritti dal grande Ateniese, e i politici odierni, in generale. Incommensurabile il divario qualitativo tra gli antichi filosofi e i politici di oggi, di qualsiasi schieramento, ovviamente a favore degli antichi, di cui i politici odierni raramente conoscono financo i nomi. Infatti vorrei chiedere a Salvini, a Lupi o a Schlein (o a parecchi di ambo gli schieramenti) se hanno alba del pensiero di uno Zenone di Cizio, per citarne solo uno.
A Roma, più che alla filosofia, che pure ebbe alcuni mèntori di alto profilo come Lucio Anneo Seneca e l’imperatore Marco Aurelio (ecco, facciamo un confronto tra il grande imperatore romano e gli attuali “imperatori” Trump e Putin, che risulterebbero – ad essere generosi – assai mestamente ridicoli), filosofi seguaci della “scuola Stoica”, ci si dedicò al diritto, che costituì la base delle giurisdizioni di tutto il mondo Occidentale fino ai giorni nostri. Ricordo che nelle facoltà giuridiche attuali si studia ancora il Diritto Romano. Il Cristianesimo informò della propria etica, soprattutto con la collazione delle leggi che fu ordinata dal 529 al 534 dall’imperatore Giustiniano denominata Corpus Iuris Civilis Iustinianeum, suddiviso in quattro parti: il Codex (529), il Digesta (533), le Institutiones (533) e le Novellae (dopo il 534). In quei testi giuridici, se si riconosceva il diritto individuale della persona, in contraddizione (secondo il nostro odierno pensiero etico-politico), si manteneva l’ordinamento della schiavitù. Osservo subito che in Occidente questo istituto terminò formalmente solo con il decreto dello csar Alessandro II Romanov che lo emanò solo nel 1861, mentre negli Stati Uniti d’America quasi contemporaneamente accadeva altrettanto sotto il Presidente Abraham Lincoln. Ciononostante tali abolizioni non ottennero l’effetto sperato, perché forme di schiavitù continuarono permanendo in alcuni luoghi del mondo fino ai nostri giorni.
Il Medioevo. Nel Medioevo la legislazione, sempre sottoposta al vaglio e alla definizione di re, imperatori e papi rimase sostanzialmente fedele alla definizione giustinianea, corroborata dalla teologia filosofica scolastica di Tommaso d’Aquino. Bologna, con la sua Università civica, l’Alma Mater e con lo Studium Theologicum Philosophicum (dove, mi si permetta di ricordarlo in memoria di mio padre, ho conseguito i miei principali riconoscimenti accademici teologico-filosofici, prima da studens e poi da magister, anche sulle orme di fra’ Gerolamo Savonarola, che di lì partì per le sue drammatiche vicende fiorentine) fondato da san Domenico (il cui primo ordinamento fu curato da fra’ Tommaso d’Aquino che era di passaggio verso l’arcivescovado di Colonia, ospite del vescovo Alberto, e in seguito verso la parigina Sorbonne), fu il primo centro italiano ed europeo dello studio del diritto. Si dovette attendere la rivoluzione filosofica e scientifica dei secc. XV – XVII con Nikolaus Copernicus, Galileo Galilei, Francis Bacon, Renè Descartes, Hugo Grotius, Johannes Keplerus, Thomas Hobbes, John Locke e altri, perché il diritto si muovesse verso la nozione (dottrina filosofica) giusnaturalista, che sostiene l’esistenza di un diritto naturale, universale e immutabile, inerente alla natura umana e superiore alle leggi positive create dagli stati. I principali diritti erano e sono quello alla vita, alla libertà e alla proprietà personali, che preesistono alla strutturazione dello Stato e non possono essere negati: in tale modo si fondano i diritti umani, così come sono stati intesi fino ad oggi (più o meno); il diritto positivo (cioè degli stati), per essere legittimo, deve basarsi su questi principi naturali. I giusnaturalisti moderni (come quelli sopra citati) utilizzano il concetto di “stato di natura” per dedurre questi diritti, ponendo le basi per la limitazione del potere statale attraverso un “contratto sociale” (cf. Jean-Jacques Rousseau, ma proprio a seguito di questi si ebbero esiti socio-politici non propriamente democratici. Anche Rousseau, come in seguito il dottor Marx, non era un grande studioso di antropologia filosofica classica, anche se si atteggiava a gran conoscitore dell’uomo).
2. L’ILLUMINISMO ANGLOSASSONE E FRANCESE; LE RIVOLUZIONI AMERICANA E FRANCESE; LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO
2.1. L’Illuminismo francese e inglese segnò l’inizio del diritto liberale e parlamentare. Se la Rivoluzione Inglese della prima metà del XVII sec. pose le basi del parlamentarismo, fu il movimento culturale politico-filosofico francese, anche su ispirazione della Rivoluzione nazionale americana, a determinare e guidare le riforme che portarono al parlamentarismo democratico moderno.
2.2. La Rivoluzione americana. La Rivoluzione americana avvenne tra il 1765 e il 1783 nel Nord America allora occupato da colonie Britanniche. Vi fu una vera e propria guerra di indipendenza dal 1775 al 1781, che si concluse con la vittoria delle Tredici colonie e la sconfitta degli Inglesi. Tra gli ex “coloni e il Regno Britannico fu firmato un trattato che sancì la loro indipendenza portando alla fondazione degli Stati Uniti d’America, il primo paese al mondo basato su una democrazia liberale costituzionale-parlamentare. E tale ancora è, nonostante le mattane di Trump, che termineranno con lui. Non lo dimentichino gli antiamericani ideologici, che preferiscono agi USA la dittatura putinana (intendo gli Orsini, i D’Orsi, i Travaglio, i Di Battista, i Barbero che veruna paura non fanno). Io invece non dimentico il generale Eisenhower e il generale Mark Clark, che liberò l’Italia dai nazifascisti, e che ringrazierò per tutta la vita.
2.3. La Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese fu un periodo di sconvolgimento sociale, politico, economico e culturale straordinario ed estremo, molto, anzi prevalentemente violento (quante teste caddero, anche ingiustamente, ma Nemesi colpì il medesimo integerrrino avvocato Maximilien Robespierre), avvenuto in Francia tra il 1789 e il 1799. La Rivoluzione si diffuse in Europa con le Guerre rivoluzionarie e poi le Guerre napoleoniche. Non vi è dubbio che la Rivoluzione francese suddivide storiograficamente l’età moderna dall’età contemporanea. La sua importanza assoluta per la storia dell’Europa e del mondo è fuori questione, avendo avuto anche fasi successive negli anni 1830, 1848 e 1871.
La Rivoluzione Francese comportò immediatamente l’abolizione della monarchia assoluta dei re capetingi, e la proclamazione della repubblica, l’elimnazione della struttura sociale ed economica dell’Ancien Régime, che era responsabile delle disuguaglianze tra categorie e cittadini; infine, portò come dono principale, al popolo francese e a tutti i popoli, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, fondamento delle Costituzioni contemporanee.
2.4. Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo. La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789, è il documento fondamentale emanato dalla Rivoluzione Francese, approvato il 26 agosto del 1789 dall’Assemblea Nazionale Costituente. Essa sancisce i diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo (libertà, proprietà, sicurezza, resistenza a ogni oppressione), e stabilisce principi fondamentali come l’uguaglianza di tutti i cicittadini di fronte alla legge senza privilegi per alcuno, la sovranità popolare e la separazione dei poteri. La Dichiarazione influenzò profondamente il diritto costituzionale contemporaneo definendo in modo chiarissimo i diritti universali dell’uomo associato in uno stato-nazione.
2.5. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948. Questo documento, adottato dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi, riprese sostanzialmente il documento del 1789, ampliandolo e chiarendone alcuni aspetti, per stabilire un ideale comune per tutti i popoli del mondo circa la dignità, la libertà e l’uguaglianza per tutti i popoli, includendovi i diritti sociali, politici, civili, economici e culturali in un testo di trenta articoli.
3. LE COSTITUZIONI ITALIANE DOPO LE MONARCHIE ASSOLUTE
3.1. Lo Statuto Albertino. Nel 1848, sull’onda del periodo “rivoluzionario” delle nazioni, re Carlo Alberto di Savoia concesse lo Statuto ai sudditi (si noti il termine) del Regno di Sardegna. Lo Statuto Albertino è la Costituzione ottriata (cioè consessa dal sovrano) il 4 marzo 1848, che divenne la legge fondamentale del Regno d’Italia unificato nel 1861, rimanendo in vigore fino al 1948, e costituendo il quadro normativo durante il Risorgimento, il Regno d’Italia e il periodo fascista, caratterizzata dalla sua flessibilità, brevità e dall’istituzione di una monarchia costituzionale parlamentare.
Una costituzione ottriata (dal francese octroyée, “concessa”) è una costituzione concessa unilateralmente dal sovrano ai suoi sudditi, non votata da un’assemblea rappresentativa del popolo, istituzione tipica del XIX secolo e delle monarchie assolute, come il citato Statuto e la Carta Francese post-rivoluzionaria del 1814, quando andò al potere, dopo la sconfitta di Napoleone Bonaparte, Carlo X di Borbone. Si contrappone alle costituzioni votate, come quella italiana repubblicana del 1948, che sono espressione della volontà popolare, e si caratterizza per essere “concessa dall’alto”, per diritto divino del re.
3.2. Il Codice Rocco. Il Codice Rocco è il Codice Penale italiano del 1930, così chiamato dal nome di Alfredo Rocco, giurista e Ministro di Grazia e Giustizia del regime fascista, che ne curò l’emanazione insieme al fratello Arturo; è famoso per il suo impianto autoritario, per la reintroduzione della pena di morte (art. 27), che era stata abolita dal Codice Zanardelli del 1890, e per la forte impronta ideologica fascista, ma la sua struttura fondamentale è ancora alla base dell’attuale codice penale italiano, pur con numerose modifiche. Il Codice civile italiano attualmente in vigore risale alla versione del 1942, anch’esso con numerose modifiche successive.
3.3. La Costituzione della Repubblica Italiana. La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, e si posiziona al vertice della gerarchia delle fonti nell’ordinamento giuridico della Repubblica. Si tratta di una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, convenzionale, laica, democratica e programmatica.
Dopo un brevissimo preambolo, la Costituzione è suddivisa in quattro sezioni. La prima, composta dagli articoli 1-12, raccoglie i Principi fondamentali, considerati inviolabili e non modificabili tramite revisione costituzionale. Vi sono sanciti, tra gli altri, il riconoscimento dei diritti umani, i principi di laicità, uguaglianza sostanziale, pluralismo e partecipazione dei cittadini alla vita sociale, nonché la centralità del lavoro come fondamento della Repubblica. La seconda sezione, intitolata “Diritti e doveri dei cittadini” (articoli 13-54), tutela le libertà individuali e collettive, e disciplina anche aspetti del diritto penale e dell’ordinamento della forza pubblica. Riconosce la famiglia come società naturale, tutela la salute, la libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento, e garantisce il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori, il diritto di voto e la partecipazione civica. Tra i doveri si annoverano il servizio militare a difesa della Patria, gli obblighi contributivi e la fedeltà alla Repubblica. La terza sezione comprende gli articoli 55-139 e disciplina l’Ordinamento della Repubblica. Essa definisce il funzionamento del Parlamento italiano, titolare del potere legislativo, le funzioni del Presidente della repubblica e del Governo, cui spetta il potere esecutivo, nonché l’organizzazione della magistratura, alla quale è affidato il potere giudiziario. Dopo aver trattato gli enti territoriali, la parte si conclude con le garanzie costituzionali, incentrate sulla Corte costituzionale, e con le norme sulla revisione della Costituzione. Infine, la quarta sezione raccoglie le Disposizioni transitorie e finali, contenute nei 18 articoli conclusivi.
4. DELLE RECENTI RIFORME DELLA GIUSTIZIA ITALIANA
4.1. La riforma Vassalli. Questa riforma è la prima del secondo dopoguerra, e si riferisce principalmente a due grandi interventi legislativi guidati dal Ministro socialista Giuliano Vassalli tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90: il primo, il Codice di Procedura Penale del 1988, che ha rivoluzionato il sistema penale italiano introducendo il modello accusatorio, ma entro certi limiti, come si può constatare dalla prassi e dagli esiti controversi in fatti e processi penali degli ultimi decenni.
Chiariamo: Il modello accusatorio e quello inquisitorio sono due sistemi processuali penali contrapposti: l’inquisitorio (come esprime chiaramente la parola stessa e la storia umana) prevede un giudice che ricerca attivamente le prove in segreto, unendo accusa e giudizio e presumendo la colpevolezza, mentre l’accusatorio si basa sul dibattito pubblico e orale, sulla parità tra accusa e difesa, con un giudice terzo (che attualmente, di fatto, tale non è) e imparziale che decide solo sulle prove presentate dalle parti, presumendo l’innocenza fino a condanna definitiva con il terzo grado di Cassazione. Il sistema italiano, pur ispirandosi al modello accusatorio, presenta elementi misti, che sono proprio parte significativa dell’oggetto della riforma in questione proprio in questo periodo (cf. post).
Il secondo intervento legislativo in tema: la Legge 117/1988, sempre ascrivibile al ministro Vassalli, ha introdotto la responsabilità civile dei magistrati per danni causati nell’esercizio delle funzioni, segnando un passaggio cruciale verso una maggiore responsabilità dei giudici e dei pubblici ministeri. Di fatto, ad ora, scarsamente o per nulla applicata.
4.2. La riforma Cartabia. Questa riforma è un ampio intervento legislativo italiano, attuato tra il 2022 e il 2023, che ha rivoluzionato i processi civile e penale con l’obiettivo di ridurre drasticamente i tempi (costituendo un target del PNRR per utilizzarne le risorse), migliorare l’efficienza e modernizzare il sistema giudiziario, introducendo nuove procedure, estendendo la procedibilità a querela per alcuni reati e valorizzando la giustizia riparativa e le pene sostitutive (come lavori di pubblica utilità).
5. L’ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1948)
Non mi sembra inopportuno proporre la lettura di questo articolo della Costituzione repubblicana.
L’Articolo 111 della Costituzione Italiana sancisce il principio del “giusto processo”, garantendo che ogni processo si svolga in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale, e che la legge ne assicuri la ragionevole durata. È stato riformato nel 1999 per includere garanzie specifiche per il processo penale, come il diritto dell’imputato di essere informato delle accuse, preparare la difesa e interrogare i testimoni a carico, oltre a garantire l’obbligo di motivazione dei provvedimenti e il diritto di ricorso in Cassazione per violazione di legge.
ll processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, mentre contro le sentenze e contro i provvedimenti concernenti la libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
6. DELLA RIFORMA NORDIO
La riforma Nordio (Legge n. 114/2024) introduce importanti modifiche al sistema giudiziario italiano, con punti chiave come la separazione delle carriere tra giudici e Pubblici Ministeri (PM), l’abolizione dell’abuso d’ufficio, la riforma del traffico di influenze illecite, modifiche alle intercettazioni, digitalizzazione del processo, e l’incremento dei magistrati, mirando a un sistema più liberale, con il PM più vicino alla difesa rispetto alla giurisdizione, sebbene sia oggetto di forti dibattiti sulla sua effettiva indipendenza e impatto sui diritti.
7. DEL REFERENDUM PROSSIMO VENTURO
E’ prevista la celebrazione di un referendum confermativo entro i primi mesi del 2026. Il referendum confermativo, previsto dalla Costituzione italiana (principalmente all’articolo 138), serve per far approvare o respingere le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali che, pur approvate dal Parlamento con procedimento aggravato (maggioranze qualificate), non raggiungono il voto favorevole dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Viene indetto su richiesta di elettori (500.000), Consigli Regionali (5) o 1/5 dei parlamentari entro tre mesi dalla pubblicazione, e la legge è confermata solo se i voti favorevoli superano i contrari, senza necessità di quorum di partecipazione, a differenza del referendum abrogativo, per il quale è necessario il raggiungimento della percentuale del 50 + 1 dei partecipanti al voto. NE PARLERO’ ANCORA A SUO TEMPO.
8. DELLA TRAGICA E VERGOGNOSA VICENDA DI GARLASCO CHE MI INDIGNA. AGGIORNAMENTI
In tema di giustizia, la speranza è che dopo 19 lunghi – e per Alberto Stasi insopportabili – anni, di cui il giovane dottore in economia ha già scontato 10 annni di carcere, cui è stato ingiustamente condannato anche a mio nome, si giunga a una verità dei fatti che sia riconosciuta da una revisione di un processo penale che lo condannò ingiustamente, per carenze investigative purtroppo inficiate da dolo ascrivibile a una parte di chi lo investigò e lo giudicò, supportato da una immonda canea di giornalsiti, sedicenti esperti, criminologhe et affini, che certamente pagheranno – personalmente e professionalmente – un prezzo per la loro malvagità. Dispiace vedere in questo novero di disonesti anche alcuni degli inquirenti appartenenti alle forze dell’ordine e alla magistratura.
Non riprendo i dettagli della tristissima storia legata all’uccisione della dottoressa Chiara Poggi il 13 agosto del 2007, ma mi limito ad osservare come la costanza meritoriamente pervicace di una parte degli inquirenti, di qualche valoroso uomo e donna dei media, di youtuber che hanno agito contro un potentissimo mainstream pubblico e privato, tv comprese (vergogna!!!), e soprattutto di ottimi e valorosi magistrati che hanno inquisito colleghi infedeli alla legge, e di poliziotti onesti, hanno quasi obbligato il “sistema” a rivedere sé stesso.
Per il bene dell’Italia e degli Italiani.
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