Villa Ottelio Savorgnan sul fiume Stella ad Ariis di Rivignano

La legge 194 ha quarant’anni e la vita miliardi, e speriamo continuino, la legge e la vita

Leggo qua e là che nel 40° della “Legge 22 maggio 1978, n.194, si scatenano insulti sanguinosi del tipo “assassina” verso donne che hanno abortito.

Vorrei ricordare a questi fanatici e fanatiche che il trend degli aborti praticati in Italia dal ’78 è vistosamente calato, nonostante l’aumento della percentuale dei medici obiettori.

Vorrei ricordare a quei militanti “per la vita” che le mammane prima del ’78 facevano abortire con intrugli di prezzemolo bollito che causavano insufficienze renali gravissime, o agivano con sonde-ferri da calza, provocando emorragie e infezioni mortali a quelle povere donne.

Vorrei ricordare agli stessi urlanti accusatori che una legge imperfetta è sempre meglio di un’assenza normativa che dà la stura, come si sa, ad ogni nefandezza. ed ora due parole sulla 194.

Il titolo della legge è il seguente: “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza“, legge che ha depenalizzato e disciplinato le modalità di accesso all’aborto, che fino a prima era considerato una sorta di attentato alla stirpe (codice penale Alfredo Rocco del 1930, nel quale l’interruzione volontaria di gravidanza, IVG, in qualsiasi sua forma, era considerata un reato, art. 545 e ss., abrogati nel 1978). In particolare: a) causare l’aborto di una donna non consenziente (o consenziente, ma minore di quattordici anni) era punito con la reclusione da sette a dodici anni (art. 545), b) causare l’aborto di una donna consenziente era punito con la reclusione da due a cinque anni, comminati sia all’esecutore dell’aborto, sia alla donna stessa (art. 546), c) procurarsi l’aborto era invece punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 547), d) istigare all’aborto, o fornire i mezzi per procedere ad esso era punito con la reclusione da sei mesi a due anni (art. 548).

In caso di lesioni o morte della donna le pene erano ovviamente inasprite (art. 549 e 550), ma, nel caso “… alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548 549 e 550 è stato commesso per salvare l’onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi.” (art. 551).

Nel 1975 tornava all’attenzione generale il tema della regolamentazione dell’aborto, soprattutto dopo l’arresto del segretario del Partito Radicale Gianfranco Spadaccia, della segretaria del centro d’informazione sulla sterilizzazione e sull’aborto (CISA) Adele Faccio e della militante radicale Emma Bonino, per aver praticato aborti, dopo essersi autodenunciati alle autorità di polizia.

Sul web leggiamo che “Sull’onda delle manifestazioni e delle proteste, della rivoluzione culturale e sessuale che stava coinvolgendo la società italiana, venne portata avanti la campagna abortista, che fu condotta dalla sinistra (PCI, PSI, PSDI), dai partiti liberal-capitalisti (PRI, PLI), e dal Partito Radicale.”

Ancora, cito dal web: “Il CISA era una associazione fondata da Adele Faccio che con molte altre donne si proponeva di combattere la piaga dell’aborto clandestino, creando i primi consultori in Italia e organizzando dei «viaggi della speranza» verso le cliniche inglesi e olandesi, dove grazie a voli charter e a convenzioni contrattate dal CISA, era possibile per le donne avere interventi medici a prezzi contenuti e con i mezzi tecnologicamente più evoluti. Nel 1975 dopo un incontro prima con Marco Pannella e poi con Gianfranco Spadaccia il CISA si federava con il Partito radicale, e in poche settimane entrava in funzione l’ambulatorio di Firenze presso la sede del partito. Il 5 febbraio una delegazione comprendente Marco Pannella e Livio Zanetti, direttore de L’espresso, presentava alla Corte di Cassazione la richiesta di un referendum abrogativo degli articoli nn. 546, 547, 548, 549 2º Comma, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale, riguardanti i reati d’aborto su donna consenziente, di istigazione all’aborto, di atti abortivi su donna ritenuta incinta, di sterilizzazione, di incitamento a pratiche contro la procreazione, di contagio da sifilide o da blenorragia. Cominciava in questo modo la raccolta firme. Il referendum era patrocinato dalla Lega XIII maggio e da L’Espresso, che lo promossero unitamente al Partito Radicale e al Movimento di liberazione della donna. Tra le forze aderenti figuravano Lotta continua, Avanguardia operaia e PdUP-Manifesto. Dopo aver raccolto oltre 700.000 firme, il 15 aprile del 1976 con un Decreto del Presidente della Repubblica veniva fissato il giorno per la consultazione referendaria, ma lo stesso Presidente Leone il primo maggio fu costretto a ricorrere per la seconda volta allo scioglimento delle Camere. Erano forti i timori dei partiti per le divisioni che poteva provocare una nuova consultazione popolare dopo l’esperienza del referendum sul divorzio dell’anno precedente. Il bisogno di adeguare la normativa si è presentato al legislatore anche in seguito alla sentenza n.27 del 18 febbraio 1975 della Corte Costituzionale. Con questa sentenza la Suprema Corte, pur ritenendo che la tutela del concepito ha fondamento costituzionale, consentiva il ricorso alla IVG per motivi molto gravi.”

Ragione per cui con la  “194” sono venuti a cadere i reati previsti dal titolo X del libro II del codice penale con l’abrogazione degli articoli dal 545 al 555, oltre alle norme di cui alle lettere b) ed f) dell’articolo 103 del T.U. delle leggi sanitarie. La 194 consente alla donna, nei casi previsti dalla legge, di ricorrere alla IVG in una struttura pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con la Regione di appartenenza), nei primi 90 giorni di gestazione; tra il quarto e quinto mese è possibile ricorrere alla IVG solo per motivi di natura terapeutica.

E’ interessante leggere qualche brano della normativa. Il prologo della legge (art. 1), recita: Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

L’art. 2 tratta dei consultori e della loro funzione in relazione alla materia della legge, indicando il dovere che hanno nei confronti della donna in stato di gravidanza: a) informarla sui diritti a lei garantiti dalla legge e sui servizi di cui può usufruire; b) informarla sui diritti delle gestanti in materia; c) suggerire agli enti locali soluzioni a maternità che creino problemi; d) contribuire a far superare le cause che possono portare all’interruzione della gravidanza.

Nei primi novanta giorni di gravidanza il ricorso alla IVG è permesso alla donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (art. 4). L’art. 5 prevede che il padre del concepito non possa in alcun modo intromettersi nella IVG e non sia titolare di alcun diritto sul feto. La figura del padre è citata solamente quattro volte nel suddetto articolo e solamente chiamata in causa come presenza presso un consultorio, struttura sanitaria o medico di fiducia ai quali si rivolge la madre solo nel caso in cui questa vi acconsenta (comma 1 e 2).

La IVG è permessa dalla legge anche dopo i primi novanta giorni di gravidanza (art. 6): a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Le minori e le donne interdette devono ricevere l’autorizzazione del tutore o del giudice tutelare per poter effettuare la IVG. Ma, al fine di tutelare situazioni particolarmente delicate, la legge 194 prevede che (art.12): …nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

La legge stabilisce che le generalità della donna rimangano anonime. La legge prevede inoltre che “il medico che esegue l’interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite” (art. 14). inoltre, il ginecologo può esercitare l’obiezione di coscienza. Tuttavia il personale sanitario non può sollevare obiezione di coscienza allorquando l’intervento sia “indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo” (art. 9, comma 5). La donna ha anche il diritto di lasciare il bambino in affido all’ospedale per una successiva adozione e restare anonima.

A quarant’anni dalla sua adozione, il dibattito su questa normativa continua con vigore e con non sempre ragionevoli modalità di toni e contenuti. Vi sono però ancora almeno un paio di questioni, su cui si dovrebbe riflettere seriamente: il tema dell’obiezione di coscienza dei medici, che per dimensioni e motivazioni non convince, poiché si tratta di garantire comunque il funzionamento di una legge dello Stato che regolamenta un tema di delicatissima rilevanza etica e sociale e la questione del ruolo dl padre, il quale nella stesura del 1978 non ha nessuna rilevanza. Invece, proprio perché, e a maggior ragione di questi tempi in cui la violenza sembra essere uno dei tristissimi crismi del rapporto uomo-donna, dovrebbe essere preso in considerazione. Non è ragionevole, infatti, che il “secondo” genitore non possa esprimersi in alcun modo su un fatto che comunque lo riguarda, in ogni senso, morale, esistenziale ed affettivo, sia nei confronti della compagna, sia nei confronti della vita che potrebbe (o meno, e questo mi rattrista, comunque) venire al mondo.

E infine, da socialista cristiano e da teologo filosofo qual sono, desidero ricordare con gratitudine il lavoro quasi eroico svolto in quegli anni dai dirigenti del Partito radicale Marco Pannella, Adele Faccio e  Adelaide Aglietta, che non ci sono più e li rimpiango, e Emma Bonino che ci può ancora dare una mano in intelligenza e agire politico. Lo dico anche se, subito dopo, aggiungo che molti accenti delle proposte radicali non condivido, come quelle sull’eutanasia nuda e cruda (alla “svizzera”, intendo) mentre propongo piuttosto la linea etico-filosofica del mio Maestro Tommaso d’Aquino, il quale, se interpellato sulla legge 194 (perdonami, mio gentil lettore l’obbligatorio anacronismo), e dopo avere meditato come era solito umilmente fare, avrebbe detto che in casi così ardui, bisogna sempre scegliere il bene maggiore, che necessariamente deve corrispondere al male minore, e pertanto, valutati i pro e i contro avrebbe concluso circa l’opportunità di mantenere in vigore la Legge 194, in questo non d’accordo con la linea editoriale degli organi di stampa cattolici di questi giorni. Io la penso così, disponibile a confrontarmi con i colleghi teologi, con gli esperti di comunicazione, i politici e chiunque desideri discutere dell’argomento con logica documentata, realismo e onestà intellettuale.

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